Art. 42. 
      (Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico) 
 
  Le disposizioni del presente articolo si  applicano  agli  istituti
che insieme a prestazioni  sanitarie  di  ricovero  e  cura  svolgono
specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica. 
  Il riconoscimento del carattere scientifico di  detti  istituti  e'
effettuato con decreto del Ministro della sanita' di  intesa  con  il
Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate  e
il Consiglio sanitario nazionale. 
  Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati  presidi
ospedalieri  multizonali  delle  unita'  sanitarie  locali  nel   cui
territorio sono ubicati. 
  Nei confronti  di  detti  istituti,  per  la  parte  assistenziale,
spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano  nei  confronti
dei presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali o delle case di
cura private a seconda che si tratti di istituti aventi  personalita'
giuridica di diritto  pubblico  o  di  istituti  aventi  personalita'
giuridica di diritto privato. Continuano  ad  essere  esercitate  dai
competenti  organi  dello  Stato  le  funzioni  attinenti  al  regime
giuridico-amministrativo degli istituti. 
  Per gli istituti aventi personalita' giuridica di  diritto  privato
sono stipulate dalle regioni convenzioni  per  assistenza  sanitaria,
sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della sanita', sentito il  Consiglio  sanitario
nazionale, che tengano conto della particolarita' di detti  istituti.
I rapporti tra detti istituti e  le  regioni  sono  regolati  secondo
quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge. 
  Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalita'
giuridica di diritto pubblico,  per  quanto  attiene  alle  attivita'
assistenziali, e' esercitato nelle forme  indicate  dal  primo  comma
dell'articolo 49.  L'annullamento  delle  deliberazioni  adottate  in
deroga alle disposizioni regionali non e' consentito  ove  la  deroga
sia  stata  autorizzata  con  specifico   riguardo   alle   finalita'
scientifiche  dell'istituto,  mediante  decreto  del  Ministro  della
sanita' di concerto con il Ministro della ricerca scientifica. 
  Il Governo e' delegato ad emanare, entro un  anno  dall'entrata  in
vigore della presente legge uno  o  piu'  decreti  aventi  valore  di
legge, per disciplinare: 
    a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti
con personalita' giuridica di diritto pubblico, che dovra'  prevedere
la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unita'  sanitarie
locali competenti per territorio; 
    b) i sistemi di controllo sugli atti relativi  all'attivita'  non
assistenziale, sia per gli istituti aventi personalita' giuridica  di
diritto pubblico che per  quelli  aventi  personalita'  giuridica  di
diritto privato, nel rispetto della loro autonomia; 
    c) le procedure  per  la  formazione  dei  programmi  di  ricerca
biomedica degli istituti  di  diritto  pubblico  e  le  modalita'  di
finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro
inserimento in piani di ricerca, coordinati  a  livello  nazionale  e
articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i  Ministri
della  sanita',  della  pubblica  istruzione   e   per   la   ricerca
scientifica, sentito il  Consiglio  sanitario  nazionale,  anche  con
riferimento agli obiettivi indicati nel  piano  sanitario  nazionale;
con riferimento a detti  piani,  il  Ministro  della  sanita'  potra'
stipulare apposite convenzioni con gli istituti  di  diritto  privato
per l'attuazione dei programmi di ricerca; 
    d)  la  disciplina  dello  stato  giuridico  e  del   trattamento
economico del personale degli istituti aventi personalita'  giuridica
di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del servizio
sanitario nazionale. 
  Sino all'adozione dei decreti ministeriali  di  cui  ai  successivi
commi non e'  consentito  il  riconoscimento  di  nuovi  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico. 
  Entro un anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  il
Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  della  pubblica
istruzione, previa verifica  dell'attivita'  di  ricerca  scientifica
svolta, sentiti il Consiglio sanitario  nazionale  e  la  Commissione
composta da 10 deputati  e  10  senatori  prevista  all'articolo  79,
provvede con proprio decreto al riordino degli  istituti  di  cui  al
presente articolo in relazione alle finalita' e  agli  obiettivi  del
servizio  sanitario  nazionale,  confermando  o  meno   gli   attuali
riconoscimenti. 
  Gli istituti a carattere scientifico aventi personalita'  giuridica
di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento,
perdono la personalita' giuridica; con lo stesso decreto  di  cui  al
precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale,  nonche'  i
rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi  degli  articoli
66  e  68.  Ove  gli  istituti  ai  quali  non   e'   confermato   il
riconoscimento abbiano personalita' giuridica di diritto privato, gli
stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo 43.