Art. 42.
(Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico)
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti
che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono
specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti e'
effettuato con decreto del Ministro della sanita' di intesa con il
Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e
il Consiglio sanitario nazionale.
Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi
ospedalieri multizonali delle unita' sanitarie locali nel cui
territorio sono ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale,
spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti
dei presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali o delle case di
cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalita'
giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalita'
giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai
competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime
giuridico-amministrativo degli istituti.
Per gli istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato
sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria,
sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale, che tengano conto della particolarita' di detti istituti.
I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo
quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge.
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalita'
giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attivita'
assistenziali, e' esercitato nelle forme indicate dal primo comma
dell'articolo 49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in
deroga alle disposizioni regionali non e' consentito ove la deroga
sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalita'
scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della
sanita' di concerto con il Ministro della ricerca scientifica.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge uno o piu' decreti aventi valore di
legge, per disciplinare:
a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti
con personalita' giuridica di diritto pubblico, che dovra' prevedere
la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unita' sanitarie
locali competenti per territorio;
b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attivita' non
assistenziale, sia per gli istituti aventi personalita' giuridica di
diritto pubblico che per quelli aventi personalita' giuridica di
diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;
c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca
biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalita' di
finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro
inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e
articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri
della sanita', della pubblica istruzione e per la ricerca
scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con
riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale;
con riferimento a detti piani, il Ministro della sanita' potra'
stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato
per l'attuazione dei programmi di ricerca;
d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento
economico del personale degli istituti aventi personalita' giuridica
di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del servizio
sanitario nazionale.
Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi
commi non e' consentito il riconoscimento di nuovi istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, previa verifica dell'attivita' di ricerca scientifica
svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione
composta da 10 deputati e 10 senatori prevista all'articolo 79,
provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al
presente articolo in relazione alle finalita' e agli obiettivi del
servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali
riconoscimenti.
Gli istituti a carattere scientifico aventi personalita' giuridica
di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento,
perdono la personalita' giuridica; con lo stesso decreto di cui al
precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonche' i
rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli
66 e 68. Ove gli istituti ai quali non e' confermato il
riconoscimento abbiano personalita' giuridica di diritto privato, gli
stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo 43.