Art. 43.
(Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie)
La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle
istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere
classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle
convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e
definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e
aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni
sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e
servizi delle unita' sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma,
che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12
febbraio 1968, n. 132, e alle istituzioni a carattere privato che
abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a
quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie
locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi
entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a
seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano
considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria,
presidi dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati,
sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I
rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unita'
sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate
in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalita' per
assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle
unita' sanitarie locali.
Sino alla emanazione della legge regionale di cui al primo comma
rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma,
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della
sanita' in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto
articolo 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 31 agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli 194, 195, 196, 197 e
198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della
sanita' la regione e al medico provinciale e al prefetto il
presidente della giunta regionale.