Art. 43. 
        (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie) 
 
  La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle
istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi  comprese  quelle  di
cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto  di  essere
classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle
convenzionate di cui all'articolo  26,  e  sulle  aziende  termali  e
definisce  le  caratteristiche  funzionali  cui  tali  istituzioni  e
aziende devono corrispondere onde assicurare livelli  di  prestazioni
sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e
servizi delle unita' sanitarie locali. Restano ferme le  funzioni  di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5. 
  Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma,
che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della  legge  12
febbraio 1968, n. 132, e alle istituzioni  a  carattere  privato  che
abbiano un  ordinamento  dei  servizi  ospedalieri  corrispondente  a
quello degli ospedali gestiti  direttamente  dalle  unita'  sanitarie
locali, possono ottenere dalla regione,  su  domanda  da  presentarsi
entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a
seconda  delle  caratteristiche  tecniche  e  specialistiche,   siano
considerati,  ai  fini  dell'erogazione  dell'assistenza   sanitaria,
presidi dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati,
sempre che il piano regionale sanitario preveda i  detti  presidi.  I
rapporti dei predetti  istituti,  enti  ed  ospedali  con  le  unita'
sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni. 
  Le convenzioni di cui al comma precedente devono  essere  stipulate
in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentito il  Consiglio  sanitario
nazionale e devono  prevedere  fra  l'altro  forme  e  modalita'  per
assicurare l'integrazione  dei  relativi  presidi  con  quelli  delle
unita' sanitarie locali. 
  Sino alla emanazione della legge regionale di cui  al  primo  comma
rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo  comma,
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della
sanita' in data  5  agosto  1977,  adottato  ai  sensi  del  predetto
articolo 51 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
del 31 agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli 194, 195, 196, 197 e
198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al  Ministero  della
sanita'  la  regione  e  al  medico  provinciale  e  al  prefetto  il
presidente della giunta regionale.