Art. 44.
(Convenzioni con istituzioni sanitarie)
Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la
necessita' di convenzionare le istituzioni private di cui
all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle
gia' convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le istituzioni
private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col
piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni
sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e
servizi delle unita' sanitarie locali;
b) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le aziende
termali di cui all'articolo 36.
Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie locali in
conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita',
sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unita'
sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per
tutte le altre unita' sanitarie locali del territorio nazionale.