Art. 44.
               (Convenzioni con istituzioni sanitarie)

  Il  piano  sanitario  regionale  di  cui all'articolo 55 accerta la
necessita'   di   convenzionare   le   istituzioni   private  di  cui
all'articolo  precedente,  tenendo  conto  prioritariamente di quelle
gia' convenzionate.
  La legge regionale stabilisce norme per:
    a) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le istituzioni
private  di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col
piano  sanitario  regionale e garantendo la erogazione di prestazioni
sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e
servizi delle unita' sanitarie locali;
    b)  le  convenzioni  fra  le unita' sanitarie locali e le aziende
termali di cui all'articolo 36.
  Dette  convenzioni  sono stipulate dalle unita' sanitarie locali in
conformita'  a  schemi  tipo  approvati  dal  Ministro della sanita',
sentito il Consiglio sanitario nazionale.
  Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unita'
sanitarie  locali competenti per territorio hanno efficacia anche per
tutte le altre unita' sanitarie locali del territorio nazionale.