Art. 45.
(Associazioni di volontariato)
E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato
liberamente costituite aventi la finalita' di concorrere al
conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario
nazionale.
Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono
ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui
attivita' si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e
personali dei soci. Dette istituzioni, se attualmente riconosciute
come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono
escluse dal trasferimento di cui all'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al
presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede,
sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare
l'esistenza delle condizioni previste nel comma precedente. >Di tale
decreto viene data notizia alla commissione di cui al sesto comma
dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza
pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla legge 17 luglio
1890, n. 6972, e successive modifiche e integrazioni.
I rapporti fra le unita' sanitarie locali e le associazioni del
volontariato ai fini del loro concorso alle attivita' sanitarie
pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della
programmazione e della legislazione sanitaria regionale.