Art. 45. 
                   (Associazioni di volontariato) 
 
  E' riconosciuta la  funzione  delle  associazioni  di  volontariato
liberamente  costituite  aventi  la  finalita'   di   concorrere   al
conseguimento  dei  fini   istituzionali   del   servizio   sanitario
nazionale. 
  Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono
ricomprese anche le  istituzioni  a  carattere  associativo,  le  cui
attivita' si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e
personali dei soci. Dette istituzioni,  se  attualmente  riconosciute
come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  (IPAB),  sono
escluse dal trasferimento di cui  all'articolo  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza  al
presidente della giunta regionale che con  proprio  decreto  procede,
sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare
l'esistenza delle condizioni previste nel comma precedente. >Di  tale
decreto viene data notizia alla commissione di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616. 
  Sino all'entrata in vigore della legge di  riforma  dell'assistenza
pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla legge 17 luglio
1890, n. 6972, e successive modifiche e integrazioni. 
  I rapporti fra le unita' sanitarie locali  e  le  associazioni  del
volontariato ai fini  del  loro  concorso  alle  attivita'  sanitarie
pubbliche sono regolati da  apposite  convenzioni  nell'ambito  della
programmazione e della legislazione sanitaria regionale.