Art. 46. 
                       (Mutualita' volontaria) 
 
  La mutualita' volontaria e' libera. 
  E' vietato agli enti,  imprese  ed  aziende  pubbliche  contribuire
sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni  mutualistiche
liberamente  costituite  aventi  finalita'  di  erogare   prestazioni
integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario
nazionale.