Art. 46.
(Mutualita' volontaria)
La mutualita' volontaria e' libera.
E' vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire
sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche
liberamente costituite aventi finalita' di erogare prestazioni
integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario
nazionale.