Art. 13.

  L'ufficio  elettorale  circoscrizionale,  entro  il  trentaseiesimo
giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri
ed  i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del
testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide
in   ordine   all'ammissione   delle  liste  dei  candidati  e  delle
dichiarazioni  di  collegamento.  Le  decisioni  sono  comunicate  in
giornata ai delegati di lista.
  Contro  le  decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di
non   ammissione   di  collegamento,  i  delegati  di  lista  possono
ricorrere,  entro  ventiquattro  ore dalla comunicazione, all'Ufficio
elettorale nazionale.
  Per  le  modalita'  relative alla presentazione dei ricorsi nonche'
per  le modalita' ed i termini per le decisioni degli stessi e per le
conseguenti  comunicazioni  ai  ricorrenti  ed agli uffici elettorali
circoscrizionali,  si  osservano  le norme di cui all'articolo 23 del
testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.