Art. 8. Presso la Corte di cassazione e' costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento. Un cancelliere della Corte e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio. L'Ufficio elettorale nazionale e' costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni per un periodo corrispondente a quello della durata in carica del Parlamento europeo.