Art. 8.

  Presso  la  Corte  di cassazione e' costituito l'Ufficio elettorale
nazionale,  composto  da  un  presidente  di  sezione  e  da  quattro
consiglieri  nominati  dal  primo  Presidente.  Sono  nominati  anche
magistrati  supplenti  per sostituire i titolari in caso di assenza o
di impedimento.
  Un  cancelliere  della Corte e' designato ad esercitare le funzioni
di segretario dell'ufficio.
  L'Ufficio elettorale nazionale e' costituito entro tre giorni dalla
data  di  pubblicazione  del  decreto  di  convocazione dei comizi ed
esercita  le  funzioni  per  un periodo corrispondente a quello della
durata in carica del Parlamento europeo.