Art. 7.
                        Copertura finanziaria
  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate
dal presente decreto, pari complessivamente a (( 1.050,550 milioni di
euro )) per l'anno 2007, si provvede:
    a) quanto   a  1.000  milioni  di  euro  mediante  corrispondente
riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui  all'articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b) quanto  a  20  milioni di euro a valere sull'autorizzazione di
spesa  di  cui  alla  legge  3 gennaio  1981,  n.  7,  e  alla  legge
26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
    c) quanto  a (( 24,550 milioni di euro )) mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009,  nell'ambito  dell'unita'  revisionale  di  base  di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2007,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
medesimo;
    c-bis)  (( quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo
per   interventi   strutturali   di   politica   economica   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
))
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 1240 della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              «Art. 1. - (Omissis).
              1240.  E'  autorizzata,  per  ciascuno degli anni 2007,
          2008   e   2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo  per  il
          finanziamento  della  partecipazione italiana alle missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo  nell'ambito  dello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze.».
              - La  legge 3 gennaio 1981, n. 7, recante «Stanziamenti
          aggiuntivi  per  l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
          di  sviluppo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12
          del 14 gennaio 1981, n. 12.
              - Per   la   legge   26 febbraio   1987,  n.  49,  vedi
          riferimenti normativi all'art. 1.