Art. 7. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a (( 1.050,550 milioni di euro )) per l'anno 2007, si provvede: a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) quanto a (( 24,550 milioni di euro )) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; c-bis) (( quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: «Art. 1. - (Omissis). 1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.». - La legge 3 gennaio 1981, n. 7, recante «Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 gennaio 1981, n. 12. - Per la legge 26 febbraio 1987, n. 49, vedi riferimenti normativi all'art. 1.