Art. 11.
                      Produzione del documento
  1.  La  produzione  del  documento e' riservata all'Istituto che vi
provvede ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle
carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e
agli standard internazionali di sicurezza previsti per l'emissione di
carte di pagamento.
  2.  Nella  fase di produzione a regime dei documenti elettronici di
cui   al   presente   decreto,  l'Istituto,  nell'ambito  di  proprio
stabilimento,  costituisce  uno speciale settore con accesso limitato
ai dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle
Forze   di   Polizia,   dotato   altresi'   delle  sicurezze  fisiche
antieffrazione  e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti di
intesa con il Ministero dell'interno.