Art. 11. Produzione del documento 1. La produzione del documento e' riservata all'Istituto che vi provvede ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e agli standard internazionali di sicurezza previsti per l'emissione di carte di pagamento. 2. Nella fase di produzione a regime dei documenti elettronici di cui al presente decreto, l'Istituto, nell'ambito di proprio stabilimento, costituisce uno speciale settore con accesso limitato ai dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle Forze di Polizia, dotato altresi' delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti di intesa con il Ministero dell'interno.