Art. 13.
  Procedura di sicurezza per la formazione e rilascio del documento
  1.  La  formazione  ed  il  rilascio  del  documento  avvengono nel
rispetto della seguente procedura di sicurezza:
    a) il  Comune,  utilizzando  le  funzionalita'  del  software  di
sicurezza  di  cui all'art. 10, comma 2, acquisisce al front-office i
dati anagrafici e biometrici del richiedente;
    b) il  Comune,  utilizzando  le  funzionalita'  del  software  di
sicurezza   di   cui   all'art.  10,  comma 2,  genera  un  messaggio
informatico  cifrato,  costituito  dai dati riferiti alla persona del
richiedente  e  dai  codici cifrati necessari all'identificazione del
documento  e  lo  invia in via telematica al Sistema di sicurezza del
C.N.S.D.;
    c) i   dati,  ad  eccezione  del  codice  fiscale  e  del  numero
identificativo  del documento, vengono registrati cifrati dal Sistema
di  sicurezza  del  C.N.S.D.; l'accesso ai predetti dati in chiaro e'
consentito esclusivamente alla questura territorialmente competente e
al Comune emettitore;
    d) il  Comune  che  si  avvale  di  un  proprio CAPA, ricevuta la
necessaria  abilitazione  ad  emettere il documento da parte della CA
del  C.N.S.D.,  riporta  i  dati  identificativi  della  persona  sul
microprocessore  e  sulla  banda ottica secondo le modalita' indicate
nell'allegato  B  ed  effettua  la  stampa  di tali dati sul supporto
fisico.  Il sistema di monitoraggio e allarme, mediante i suoi moduli
periferici,  rileva  la stampa della carta e la segnala al sistema di
contabilizzazione del C.N.S.D.;
    e) il  Comune,  al  front  office, genera il P.I.N., lo stampa su
carta   chimica  retinata  in  grado  di  garantire  la  riservatezza
dell'informazione,   segnala   l'avvenuta  emissione  al  Sistema  di
sicurezza  del  C.N.S.D.  e  lo  consegna,  insieme  al documento, al
titolare.  Il  sistema  di  monitoraggio  e  allarme, mediante i suoi
moduli  periferici,  rileva  l'emissione  della carta e la segnala al
sistema   di   contabilizzazione  del  C.N.S.D..  Il  C.N.S.D.  invia
periodicamente  tali  dati  di  contabilizzazione  all'Istituto,  per
alimentare il sistema di contabilizzazione del MEF;
    f)  Il  Comune  che  procede in forma associata alla stampa della
CIE,  per  la generazione del P.I.N. e la consegna della carta dovra'
attendere di riceverla dal Comune responsabile del CAPA.
  2.  I  Comuni che si avvalgono dei CAPS dell'Istituto ai fini della
formazione del documento, utilizzano una configurazione hardware, per
la  componente  di acquisizione dei dati e di rilascio del documento,
conforme  ad  uno  standard  minimo  corrispondente  alle  specifiche
tecniche  pubblicate  sul sito e che rispetta i richiesti standard di
sicurezza.  Per  i  Comuni  che  si avvalgono dei CAPS, dopo che sono
state effettuate le operazioni di cui al comma 1, punti a) e b):
    a) il  Sistema  di  sicurezza del C.N.S.D., a fronte dei messaggi
informatici  cifrati  di cui al comma 1, lettera b), ancora privi del
codice   cifrato   necessario   per  l'identificazione  in  rete  del
documento,  predispone,  a  partire  da tali messaggi informatici, un
elenco   classificato   per  Comune;  segnala,  a  cadenze  temporali
prefissate, in via telematica al CAPS il numero di carte da stampare,
e  i  relativi  Comuni  emettitori,  desunti dall'elenco dei suddetti
messaggi informatici;
    b) il  CAPS  associa  all'elenco  ricevuto  dal C.N.S.D. i codici
cifrati  necessari  per  l'identificazione in rete dei documenti e li
invia  al  C.N.S.D.  richiedendo  alla CA del C.N.S.D. l'abilitazione
all'allestimento dei documenti;
    c) i   dati,  ad  eccezione  del  codice  fiscale  e  del  numero
identificativo  del documento, vengono registrati cifrati dal Sistema
di  sicurezza  del  C.N.S.D.; l'accesso ai predetti dati in chiaro e'
consentito esclusivamente alla questura territorialmente competente e
al Comune emettitore;
    d) il  CAPS,  ricevuta  la necessaria abilitazione ad emettere il
documento  da  parte  della CA del C.N.S.D., abilitazione firmata dal
Sistema  di  sicurezza  del  C.N.S.D.,  riporta i dati identificativi
della  persona  sul  microprocessore  e sulla banda ottica secondo le
modalita'  indicate nell'allegato B ed effettua la stampa ditali dati
sul supporto fisico;
    e) I CAPS e i CAPA non conservano traccia dei dati utilizzati per
la  formazione  del documento ne' forniscono a terzi tali dati, anche
in  modo  parziale. Il CSI non conserva traccia dei dati ricevuti dal
C.N.S.D.  e  trasmessi  ai  CAPS  e  viceversa.  I  CAPS  generano un
messaggio di conferma dell'avvenuta stampa e lo inviano al sistema di
monitoraggio  e allarme del C.N.S.D. per la contabilizzazione. I CAPS
inviano  al  C.N.S.D.  anche  l'elenco  delle  carte la cui stampa e'
andata  in errore. Il C.N.S.D. integrera' tali carte in un successivo
elenco  che  seguira' le stesse modalita' di lavorazione dal punto a)
in avanti;
    f) lo  sportello di front-office del Comune, alla ricezione delle
carte  allestite  dal CAPS o dal CAPA, genera il P.I.N., lo stampa su
carta   chimica  retinata  in  grado  di  garantire  la  riservatezza
dell'informazione,   segnala   l'avvenuta  emissione  al  Sistema  di
sicurezza  del  C.N.S.D.  e  lo  consegna,  insieme  al documento, al
titolare.  Il  sistema  di  monitoraggio  e  allarme, mediante i suoi
moduli  periferici,  rileva  l'emissione  della carta e la segnala al
sistema   di   contabilizzazione  del  C.N.S.D..  Il  C.N.S.D.  invia
periodicamente  tali  dati  di  contabilizzazione  all'Istituto,  per
alimentare il sistema di contabilizzazione del MEF.
  3.  L'Istituto,  che  gestisce  direttamente  i CAPS, assicura, per
quanto di competenza, a regime un livello di servizio che consente la
disponibilita'  presso  le  Prefetture dei documenti formati entro il
termine  di  (5)  cinque  giorni lavorativi successivi alla ricezione
dell'abilitazione  di  cui  al  punto d,  comma 2,  e,  comunque, non
superiore  ai  quindici  giorni  lavorativi  nel transitorio, dandone
comunicazione  ai  competenti  Uffici del Ministero dell'interno e di
quello  dell'economia  e  delle  finanze. I Comuni ritirano presso le
Prefetture, secondo le modalita' indicate dal Ministero dell'interno,
i documenti formati di loro competenza.
  4. I Comuni che fanno ricorso a propri CAPA, assicurano, per quanto
di  competenza,  livelli di servizio che consentano la disponibilita'
presso  le  proprie  sedi  comunali  dei  documenti  formati entro il
termine   di   due   giorni   lavorativi  successivi  alla  ricezione
dell'abilitazione di cui al comma 1, punto d.
  5.  I  CAPS  e  i  CAPA sono tenuti alla presentazione al Ministero
dell'interno,  coerentemente  con le prescrizioni del «DM Sicurezza»,
dei piani di sicurezza per i processi di allestimento da essi svolti.
L'approvazione  di  tali  Piani  di  sicurezza da parte del Ministero
dell'interno  costituisce  un  prerequisito inderogabile per l'inizio
delle loro attivita' nei confronti dei Comuni.
  6.  Gli  Uffici  consolari  abilitati  all'emissione della CIE sono
tenuti  alla  presentazione  al Ministero dell'interno, coerentemente
con  le prescrizione del «DM Sicurezza», dei Piani di sicurezza per i
processi da essi svolti.
  7.  Il Sistema di sicurezza del C.N.S.D. fornisce ai CAPS e ai CAPA
le quantita' di sicurezza, generate dalla CA del C.N.S.D., necessarie
alla loro autenticazione e alla sicurezza delle comunicazioni di rete
con il C.N.S.D. stesso.