Art. 13. Procedura di sicurezza per la formazione e rilascio del documento 1. La formazione ed il rilascio del documento avvengono nel rispetto della seguente procedura di sicurezza: a) il Comune, utilizzando le funzionalita' del software di sicurezza di cui all'art. 10, comma 2, acquisisce al front-office i dati anagrafici e biometrici del richiedente; b) il Comune, utilizzando le funzionalita' del software di sicurezza di cui all'art. 10, comma 2, genera un messaggio informatico cifrato, costituito dai dati riferiti alla persona del richiedente e dai codici cifrati necessari all'identificazione del documento e lo invia in via telematica al Sistema di sicurezza del C.N.S.D.; c) i dati, ad eccezione del codice fiscale e del numero identificativo del documento, vengono registrati cifrati dal Sistema di sicurezza del C.N.S.D.; l'accesso ai predetti dati in chiaro e' consentito esclusivamente alla questura territorialmente competente e al Comune emettitore; d) il Comune che si avvale di un proprio CAPA, ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere il documento da parte della CA del C.N.S.D., riporta i dati identificativi della persona sul microprocessore e sulla banda ottica secondo le modalita' indicate nell'allegato B ed effettua la stampa di tali dati sul supporto fisico. Il sistema di monitoraggio e allarme, mediante i suoi moduli periferici, rileva la stampa della carta e la segnala al sistema di contabilizzazione del C.N.S.D.; e) il Comune, al front office, genera il P.I.N., lo stampa su carta chimica retinata in grado di garantire la riservatezza dell'informazione, segnala l'avvenuta emissione al Sistema di sicurezza del C.N.S.D. e lo consegna, insieme al documento, al titolare. Il sistema di monitoraggio e allarme, mediante i suoi moduli periferici, rileva l'emissione della carta e la segnala al sistema di contabilizzazione del C.N.S.D.. Il C.N.S.D. invia periodicamente tali dati di contabilizzazione all'Istituto, per alimentare il sistema di contabilizzazione del MEF; f) Il Comune che procede in forma associata alla stampa della CIE, per la generazione del P.I.N. e la consegna della carta dovra' attendere di riceverla dal Comune responsabile del CAPA. 2. I Comuni che si avvalgono dei CAPS dell'Istituto ai fini della formazione del documento, utilizzano una configurazione hardware, per la componente di acquisizione dei dati e di rilascio del documento, conforme ad uno standard minimo corrispondente alle specifiche tecniche pubblicate sul sito e che rispetta i richiesti standard di sicurezza. Per i Comuni che si avvalgono dei CAPS, dopo che sono state effettuate le operazioni di cui al comma 1, punti a) e b): a) il Sistema di sicurezza del C.N.S.D., a fronte dei messaggi informatici cifrati di cui al comma 1, lettera b), ancora privi del codice cifrato necessario per l'identificazione in rete del documento, predispone, a partire da tali messaggi informatici, un elenco classificato per Comune; segnala, a cadenze temporali prefissate, in via telematica al CAPS il numero di carte da stampare, e i relativi Comuni emettitori, desunti dall'elenco dei suddetti messaggi informatici; b) il CAPS associa all'elenco ricevuto dal C.N.S.D. i codici cifrati necessari per l'identificazione in rete dei documenti e li invia al C.N.S.D. richiedendo alla CA del C.N.S.D. l'abilitazione all'allestimento dei documenti; c) i dati, ad eccezione del codice fiscale e del numero identificativo del documento, vengono registrati cifrati dal Sistema di sicurezza del C.N.S.D.; l'accesso ai predetti dati in chiaro e' consentito esclusivamente alla questura territorialmente competente e al Comune emettitore; d) il CAPS, ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere il documento da parte della CA del C.N.S.D., abilitazione firmata dal Sistema di sicurezza del C.N.S.D., riporta i dati identificativi della persona sul microprocessore e sulla banda ottica secondo le modalita' indicate nell'allegato B ed effettua la stampa ditali dati sul supporto fisico; e) I CAPS e i CAPA non conservano traccia dei dati utilizzati per la formazione del documento ne' forniscono a terzi tali dati, anche in modo parziale. Il CSI non conserva traccia dei dati ricevuti dal C.N.S.D. e trasmessi ai CAPS e viceversa. I CAPS generano un messaggio di conferma dell'avvenuta stampa e lo inviano al sistema di monitoraggio e allarme del C.N.S.D. per la contabilizzazione. I CAPS inviano al C.N.S.D. anche l'elenco delle carte la cui stampa e' andata in errore. Il C.N.S.D. integrera' tali carte in un successivo elenco che seguira' le stesse modalita' di lavorazione dal punto a) in avanti; f) lo sportello di front-office del Comune, alla ricezione delle carte allestite dal CAPS o dal CAPA, genera il P.I.N., lo stampa su carta chimica retinata in grado di garantire la riservatezza dell'informazione, segnala l'avvenuta emissione al Sistema di sicurezza del C.N.S.D. e lo consegna, insieme al documento, al titolare. Il sistema di monitoraggio e allarme, mediante i suoi moduli periferici, rileva l'emissione della carta e la segnala al sistema di contabilizzazione del C.N.S.D.. Il C.N.S.D. invia periodicamente tali dati di contabilizzazione all'Istituto, per alimentare il sistema di contabilizzazione del MEF. 3. L'Istituto, che gestisce direttamente i CAPS, assicura, per quanto di competenza, a regime un livello di servizio che consente la disponibilita' presso le Prefetture dei documenti formati entro il termine di (5) cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'abilitazione di cui al punto d, comma 2, e, comunque, non superiore ai quindici giorni lavorativi nel transitorio, dandone comunicazione ai competenti Uffici del Ministero dell'interno e di quello dell'economia e delle finanze. I Comuni ritirano presso le Prefetture, secondo le modalita' indicate dal Ministero dell'interno, i documenti formati di loro competenza. 4. I Comuni che fanno ricorso a propri CAPA, assicurano, per quanto di competenza, livelli di servizio che consentano la disponibilita' presso le proprie sedi comunali dei documenti formati entro il termine di due giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'abilitazione di cui al comma 1, punto d. 5. I CAPS e i CAPA sono tenuti alla presentazione al Ministero dell'interno, coerentemente con le prescrizioni del «DM Sicurezza», dei piani di sicurezza per i processi di allestimento da essi svolti. L'approvazione di tali Piani di sicurezza da parte del Ministero dell'interno costituisce un prerequisito inderogabile per l'inizio delle loro attivita' nei confronti dei Comuni. 6. Gli Uffici consolari abilitati all'emissione della CIE sono tenuti alla presentazione al Ministero dell'interno, coerentemente con le prescrizione del «DM Sicurezza», dei Piani di sicurezza per i processi da essi svolti. 7. Il Sistema di sicurezza del C.N.S.D. fornisce ai CAPS e ai CAPA le quantita' di sicurezza, generate dalla CA del C.N.S.D., necessarie alla loro autenticazione e alla sicurezza delle comunicazioni di rete con il C.N.S.D. stesso.