Art. 15. Emissione della CIE da parte dei Consolati 1. I Consolati italiani sono autorizzati all'emissione della CIE per i cittadini italiani che ne facessero richiesta presso gli Uffici Consolari stessi. 2. Con decreto interministeriale del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri verranno definite le modalita' organizzative e tecniche di dettaglio per l'emissione della CIE da parte degli Uffici Consolari.