Art. 15.
             Emissione della CIE da parte dei Consolati
  1.  I  Consolati  italiani sono autorizzati all'emissione della CIE
per i cittadini italiani che ne facessero richiesta presso gli Uffici
Consolari stessi.
  2.  Con  decreto  interministeriale del Ministro dell'interno e del
Ministro   degli   affari   esteri  verranno  definite  le  modalita'
organizzative  e  tecniche  di dettaglio per l'emissione della CIE da
parte degli Uffici Consolari.