Art. 10.

    Mobilita' territoriale, professionale e intercompartimentale

    1.   I   criteri   e   le  modalita'  per  attuare  la  mobilita'
territoriale,   professionale   e   intercompartimentale,  nonche'  i
processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici
momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono
definiti  in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di
rendere  piu'  agevole  la  fruizione di questi istituti da parte dei
lavoratori,  che  ne  conservano  comunque il diritto individuale. La
mobilita'  professionale  del personale della scuola ha come fine non
solo  superare  o  prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le
esperienze   acquisite   dal   personale,  sostenere  lo  scambio  di
esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.
    2.  In  tale  sede  saranno  definiti  modalita' e criteri per le
verifiche  periodiche  sugli  effetti  degli  istituti  relativi alla
mobilita'  territoriale,  al  fine  di  apportare, con contrattazione
nazionale   integrativa,   i  conseguenti  adattamenti  degli  stessi
istituti.
    3. Analogamente si procedera' per la contrattazione relativa alla
utilizzazione del personale.
    4.  A  sostegno  dei  processi  di  innovazione,  che  esigono un
equilibrio  dinamico  tra  le  esigenze  del  sistema scolastico e le
aspettative  del personale, la mobilita' professionale e' finalizzata
a:
      a) promuovere   il   reimpiego   e   la   valorizzazione  delle
professionalita' esistenti;
      b) promuovere  la  stessa  mobilita'  professionale ai fini del
riassorbimento delle eccedenze di personale.
    Cio' si puo' realizzare anche attraverso:
      - specifici    percorsi   formativi   di   riqualificazione   e
riconversione  professionale  mirati  all'assegnazione  di  posti  di
lavoro vacanti;
      - rimborso  spese,  da  erogare anche in misura forfetaria, per
l'effettiva frequenza dei relativi corsi;
      - indennita' forfetaria di prima sistemazione;
      - incentivazione  al  conseguimento di titoli di studio ed alla
integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
    5.  La mobilita' professionale a domanda nell'ambito del comparto
si  attua  sulla  base  della  previsione  del  fabbisogno di risorse
professionali,   mediante   la  programmazione  delle  iniziative  di
formazione,  riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o
regionale, rivolta, con priorita', al personale appartenente a classi
di  concorso,  aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali
in situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al
personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
    6.  Il  personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente
comma conseguendo  il titolo richiesto e' tenuto ad accettare la sede
assegnata,  a  domanda  o  d'ufficio,  nella  procedura  di mobilita'
relativa  al  tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il
corso.
    7.   La   formazione,  la  riqualificazione  e  la  riconversione
professionale  di  cui  sopra e' altresi' orientata verso le esigenze
emergenti     dall'attuazione    dell'autonomia    scolastica,    con
l'individuazione  di  specifiche  competenze  e profili professionali
innovativi  connessi allo sviluppo dell'educazione permanente e degli
adulti,    al    potenziamento    della   ricerca,   sperimentazione,
documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero
della   dispersione   scolastica   e   degli   insuccessi  formativi,
all'espansione     dell'istruzione     e     formazione     integrata
post-secondaria,    nonche'    al    rafforzamento    dell'efficienza
organizzativa  e  amministrativa  delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative.
    8.   Sulla   base   di   accordi   promossi  dal  MPI  con  altre
Amministrazioni   ed   Enti   pubblici   si  procede  alla  mobilita'
intercompartimentale    a    domanda,   previa   definizione,   nella
contrattazione  integrativa  nazionale,  di  criteri  e modalita' per
l'individuazione  del  personale  da  trasferire;  la  contrattazione
integrativa  prevedera'  anche  le  modalita'  di  informazione sulle
posizioni  di  lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi,
sulle  indennita' di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di
trasferimento sostenute.
    9.  Nei  confronti  del personale che abbia fruito di percorsi di
mobilita'  professionale  anche a seguito di procedure concorsuali e'
applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su
posto  disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato
esito   negativo   della  prestazione  lavorativa,  d'ufficio.  Sono,
comunque,  fatte  salve  le norme sul periodo di prova, ove previsto,
nonche'  la  competenza  degli organi individuali o collegiali cui e'
demandata  la  formulazione  di  pareri  obbligatori e l'adozione dei
conseguenti provvedimenti.
    10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il
personale  docente  utilizzato,  a  domanda o d'ufficio, ivi compresa
l'assegnazione  provvisoria,  in  altro  tipo di cattedra o posto, ha
diritto  all'eventuale  trattamento  economico  superiore, rispetto a
quello  di  titolarita', previsto per detto tipo di cattedra o posto.
La   maggiore   retribuzione   e'   corrisposta  per  il  periodo  di
utilizzazione,  in  misura  corrispondente a quella cui l'interessato
avrebbe  avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o
posto di utilizzazione.
    In  caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avra' luogo
in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
    11.  Il  servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del
decreto   legislativo   n.   297/1994   e   successive  modifiche  e'
riconoscibile  per  intero  ai  fini  della  mobilita' a domanda, sia
compartimentale che intercompartimentale.