Art. 10. Mobilita' territoriale, professionale e intercompartimentale 1. I criteri e le modalita' per attuare la mobilita' territoriale, professionale e intercompartimentale, nonche' i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere piu' agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilita' professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. 2. In tale sede saranno definiti modalita' e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilita' territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti. 3. Analogamente si procedera' per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale. 4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilita' professionale e' finalizzata a: a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalita' esistenti; b) promuovere la stessa mobilita' professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale. Cio' si puo' realizzare anche attraverso: - specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati all'assegnazione di posti di lavoro vacanti; - rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria, per l'effettiva frequenza dei relativi corsi; - indennita' forfetaria di prima sistemazione; - incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego. 5. La mobilita' professionale a domanda nell'ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorita', al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione. 6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto e' tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d'ufficio, nella procedura di mobilita' relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso. 7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra e' altresi' orientata verso le esigenze emergenti dall'attuazione dell'autonomia scolastica, con l'individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo dell'educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, all'espansione dell'istruzione e formazione integrata post-secondaria, nonche' al rafforzamento dell'efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche ed educative. 8. Sulla base di accordi promossi dal MPI con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilita' intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalita' per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevedera' anche le modalita' di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennita' di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute. 9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilita' professionale anche a seguito di procedure concorsuali e' applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d'ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonche' la competenza degli organi individuali o collegiali cui e' demandata la formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, ivi compresa l'assegnazione provvisoria, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarita', previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione e' corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione. In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avra' luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo. 11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del decreto legislativo n. 297/1994 e successive modifiche e' riconoscibile per intero ai fini della mobilita' a domanda, sia compartimentale che intercompartimentale.