Art. 10.
Mobilita' territoriale, professionale e intercompartimentale
1. I criteri e le modalita' per attuare la mobilita'
territoriale, professionale e intercompartimentale, nonche' i
processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici
momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono
definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di
rendere piu' agevole la fruizione di questi istituti da parte dei
lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La
mobilita' professionale del personale della scuola ha come fine non
solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le
esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di
esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.
2. In tale sede saranno definiti modalita' e criteri per le
verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla
mobilita' territoriale, al fine di apportare, con contrattazione
nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi
istituti.
3. Analogamente si procedera' per la contrattazione relativa alla
utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un
equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le
aspettative del personale, la mobilita' professionale e' finalizzata
a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle
professionalita' esistenti;
b) promuovere la stessa mobilita' professionale ai fini del
riassorbimento delle eccedenze di personale.
Cio' si puo' realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e
riconversione professionale mirati all'assegnazione di posti di
lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria, per
l'effettiva frequenza dei relativi corsi;
- indennita' forfetaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla
integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilita' professionale a domanda nell'ambito del comparto
si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse
professionali, mediante la programmazione delle iniziative di
formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o
regionale, rivolta, con priorita', al personale appartenente a classi
di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali
in situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al
personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente
comma conseguendo il titolo richiesto e' tenuto ad accettare la sede
assegnata, a domanda o d'ufficio, nella procedura di mobilita'
relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il
corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione
professionale di cui sopra e' altresi' orientata verso le esigenze
emergenti dall'attuazione dell'autonomia scolastica, con
l'individuazione di specifiche competenze e profili professionali
innovativi connessi allo sviluppo dell'educazione permanente e degli
adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione,
documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero
della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi,
all'espansione dell'istruzione e formazione integrata
post-secondaria, nonche' al rafforzamento dell'efficienza
organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche ed
educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MPI con altre
Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilita'
intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella
contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalita' per
l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione
integrativa prevedera' anche le modalita' di informazione sulle
posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi,
sulle indennita' di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di
trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di
mobilita' professionale anche a seguito di procedure concorsuali e'
applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su
posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato
esito negativo della prestazione lavorativa, d'ufficio. Sono,
comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto,
nonche' la competenza degli organi individuali o collegiali cui e'
demandata la formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei
conseguenti provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il
personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, ivi compresa
l'assegnazione provvisoria, in altro tipo di cattedra o posto, ha
diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a
quello di titolarita', previsto per detto tipo di cattedra o posto.
La maggiore retribuzione e' corrisposta per il periodo di
utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato
avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o
posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avra' luogo
in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del
decreto legislativo n. 297/1994 e successive modifiche e'
riconoscibile per intero ai fini della mobilita' a domanda, sia
compartimentale che intercompartimentale.