Art. 11.
Pari opportunita'
1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e'
istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunita' con il compito
di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato e'
costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del
Comitato e' nominato dal Ministro dell'IUR e designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo e' previsto un
componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione e' tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai
fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle
persone nonche' a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n.
125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono
essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunita',
per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure
che favoriscano effettive pari opportunita' nelle condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
\circ percorsi di formazione mirata del personale sulla
cultura delle pari opportunita' in campo formativo, con particolare
riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla
riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli
stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
\circ azioni positive, con particolare riferimento alle
condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e
all'attribuzione d'incarichi o funzioni piu' qualificate;
\circ iniziative volte a prevenire o reprimere molestie
sessuali nonche' pratiche discriminatorie in generale;
\circ flessibilita' degli orari di lavoro;
\circ fruizione del part-time;
\circ processi di mobilita'.
4. L'amministrazione assicura l'operativita' del Comitato e
garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n.
29 ottobre 1998, n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con
ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto
dallo stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale
sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere
data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per
un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su
richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi
comitati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei
quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle
Direzioni regionali. Il Presidente e' nominato dal Direttore
regionale.