Art. 11. Pari opportunita' 1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e' istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunita' con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato e' costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato e' nominato dal Ministro dell'IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione e' tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone nonche' a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunita', per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: \circ percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunita' in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; \circ azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni piu' qualificate; \circ iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonche' pratiche discriminatorie in generale; \circ flessibilita' degli orari di lavoro; \circ fruizione del part-time; \circ processi di mobilita'. 4. L'amministrazione assicura l'operativita' del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 29 ottobre 1998, n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione. 5. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato. 6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente e' nominato dal Direttore regionale.