Art. 12.

                          Congedi parentali

    1.  Al  personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in   materia   di  tutela  della  maternita'  contenute  nel  decreto
legislativo n. 151/2001.
    2.  Nel  periodo  di  astensione  obbligatoria,  ai  sensi  degli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 alla lavoratrice
o  al  lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso
decreto,  spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote
di  salario  accessorio  fisse e ricorrenti che competono nei casi di
malattia  superiore  a  quindici  giorni  consecutivi  o  in  caso di
ricovero  ospedaliero  e  per  il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero,  secondo  la  disciplina  di cui all'art. 17, comma 8.
Durante  il  medesimo  periodo  di  astensione,  tale  periodo  e' da
considerarsi   servizio  effettivamente  prestato  anche  per  quanto
concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.
    3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i  mesi  di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro
abbia  necessita'  di  un  periodo  di  degenza  presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere
che  il  restante  periodo  di  congedo obbligatorio post-parto ed il
restante  periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o
in  parte  dalla  data  di  effettivo  rientro  a casa del figlio; la
richiesta  e'  accolta  qualora sia avallata da idonea certificazione
medica  dalla  quale  risulti  che  le  condizioni  di  salute  della
lavoratrice   consentono  il  rientro  al  lavoro.  Alla  lavoratrice
rientrata  al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui
all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001.
    4.  Nell'ambito  del  periodo  di  astensione dal lavoro previsto
dall'art.   32,   comma 1,  lettera a)  del  decreto  legislativo  n.
151/2001,  per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi
i  genitori  e  fruibili  anche  in  modo frazionato, non riducono le
ferie,  sono  valutati  ai  fini  dell'anzianita'  di servizio e sono
retribuiti  per  intero,  con  esclusione  dei  compensi  per  lavoro
straordinario e le indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o
dannose per la salute.
    5.  Successivamente  al periodo di astensione di cui al comma 2 e
sino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino, nei casi
previsti  dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001,
alle  lavoratrici  madri  ed  ai  lavoratori  padri sono riconosciuti
trenta  giorni  per  ciascun  anno  di  eta'  del  bambino, computati
complessivamente  per  entrambi  i  genitori,  di  assenza retribuita
secondo le modalita' indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente,  ha  altresi'  diritto di astenersi dal lavoro, nel
limite  di  cinque  giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni
figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
    6.  I  periodi  di  assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel
caso  di  fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli eventuali
giorni  festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita'
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
    7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche frazionata, dei periodi di
astensione  dal  lavoro,  di  cui  all'art.  32, comma 1, del decreto
legislativo  n.  151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano  la  relativa  domanda,  con  l'indicazione  della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data
di  decorrenza  del  periodo  di  astensione.  La domanda puo' essere
inviata  anche  per  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento
purche'  sia  assicurato  comunque  il rispetto del termine minimo di
quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di astensione.
    8.  In  presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che  rendano  impossibile  il  rispetto  della  disciplina  di cui al
precedente  comma 7,  la  domanda  puo'  essere  presentata  entro le
quarantotto  ore  precedenti  l'inizio  del periodo di astensione dal
lavoro.