Art. 12.
Congedi parentali
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela della maternita' contenute nel decreto
legislativo n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 alla lavoratrice
o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso
decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote
di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di
malattia superiore a quindici giorni consecutivi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8.
Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo e' da
considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto
concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro
abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere
che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il
restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o
in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la
richiesta e' accolta qualora sia avallata da idonea certificazione
medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della
lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice
rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui
all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall'art. 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi
i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o
dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e
sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001,
alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti
trenta giorni per ciascun anno di eta' del bambino, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalita' indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel
limite di cinque giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni
figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita'
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto
legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere
inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
purche' sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di
quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 7, la domanda puo' essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.