Art. 13.

                              F e r i e

    1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha
diritto,   per  ogni  anno  di  servizio,  ad  un  periodo  di  ferie
retribuito.  Durante  tale  periodo  al  dipendente spetta la normale
retribuzione,  escluse  le  indennita'  previste  per  prestazioni di
lavoro  aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte
per dodici mensilita'.
    2.  La  durata  delle  ferie  e'  di  trentadue giorni lavorativi
comprensivi   delle  due  giornate  previste  dall'art.  1,  comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
    3.  I  dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a trenta
giorni  lavorativi  di  ferie comprensivi delle due giornate previste
dal comma 2.
    4.  Dopo  tre  anni  di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai
dipendenti  di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal
comma 2.
    5.  Nell'ipotesi  che  il  POF  d'istituto  preveda  la settimana
articolata  su  cinque  giorni  di attivita', per il personale ATA il
sesto  e'  comunque  considerato lavorativo ai fini del computo delle
ferie  e  i  giorni  di  ferie  goduti  per  frazioni  inferiori alla
settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
    6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle  ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
    7.  Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
    8.   Le   ferie   sono  un  diritto  irrinunciabile  e  non  sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
    9.  Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i
periodi   di  sospensione  delle  attivita'  didattiche;  durante  la
rimanente  parte dell'anno, la fruizione delle ferie e' consentita al
personale  docente  per  un  periodo  non  superiore  a  sei giornate
lavorative.  Per il personale docente la fruibilita' dei predetti sei
giorni  e'  subordinata  alla possibilita' di sostituire il personale
che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e,
comunque,  alla  condizione  che  non  vengano  a  determinarsi oneri
aggiuntivi  anche  per l'eventuale corresponsione di compensi per ore
eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
    10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di
motivate  esigenze  di carattere personale e di malattia, che abbiano
impedito  il  godimento  in  tutto  o  in parte delle ferie nel corso
dell'anno  scolastico  di riferimento, le ferie stesse saranno fruite
dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica.
    In  analoga  situazione, il personale ATA fruira' delle ferie non
godute  di  norma  non  oltre il mese di aprile dell'anno successivo,
sentito il parere del DSGA.
    11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA
puo'  frazionare  le  ferie in piu' periodi. La fruizione delle ferie
dovra'   comunque   essere   effettuata   nel   rispetto   dei  turni
prestabiliti,  assicurando  al  dipendente  il godimento di almeno 15
giorni  lavorativi  continuativi  di  riposo nel periodo 1° luglio-31
agosto.
    12. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per  motivi  di  servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle
spese  documentate  per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno  al  luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente
ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo
di ferie non goduto.
    13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate  che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano
protratte  per  piu' di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta
in  grado,  attraverso  una tempestiva comunicazione, di compiere gli
accertamenti dovuti.
    14.  Il  periodo  di  ferie  non  e'  riducibile  per assenze per
malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze
si siano protratte per l'intero anno scolastico.
    15.  All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le
ferie  spettanti  a  tale  data non siano state fruite, si procede al
pagamento  sostitutivo  delle  stesse,  sia  per il personale a tempo
determinato che indeterminato.