Art. 13.
F e r i e
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha
diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennita' previste per prestazioni di
lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte
per dodici mensilita'.
2. La durata delle ferie e' di trentadue giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a trenta
giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste
dal comma 2.
4. Dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai
dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal
comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana
articolata su cinque giorni di attivita', per il personale ATA il
sesto e' comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle
ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla
settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i
periodi di sospensione delle attivita' didattiche; durante la
rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie e' consentita al
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative. Per il personale docente la fruibilita' dei predetti sei
giorni e' subordinata alla possibilita' di sostituire il personale
che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e,
comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore
eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di
motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano
impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso
dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite
dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica.
In analoga situazione, il personale ATA fruira' delle ferie non
godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo,
sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA
puo' frazionare le ferie in piu' periodi. La fruizione delle ferie
dovra' comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio-31
agosto.
12. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente
ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo
di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano
protratte per piu' di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta
in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli
accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per
malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze
si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le
ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo
determinato che indeterminato.