Art. 14.
Festivita'
1. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di
riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre
1977, n. 937. E' altresi' considerata giorno festivo la ricorrenza
del Santo Patrono della localita' in cui il dipendente presta
servizio, purche' ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite
nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso,
dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il
termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di
sospensione delle lezioni.