Art. 15.

                         Permessi retribuiti

    1.  Il  dipendente  della  scuola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato,  ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche
autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
      - partecipazione  a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per
anno  scolastico,  ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il
viaggio;
      - lutti  per  perdita  del coniuge, di parenti entro il secondo
grado,  di  soggetto  componente  la famiglia anagrafica o convivente
stabile  e  di  affini di primo grado: giorni 3 per evento, anche non
continuativi.
    I  permessi  sono  erogati a domanda, da presentarsi al dirigente
scolastico da parte del personale docente ed A.T.A.
    2.  Il  dipendente,  inoltre,  ha  diritto,  a domanda, nell'anno
scolastico,  a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali
o  familiari  documentati  anche mediante autocertificazione. Per gli
stessi  motivi e con le stesse modalita', sono fruiti i sei giorni di
ferie  durante  i  periodi di attivita' didattica di cui all'art. 13,
comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
    3.  Il dipendente ha, altresi', diritto ad un permesso retribuito
di  quindici  giorni  consecutivi  in  occasione  del matrimonio, con
decorrenza  indicata  dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da
una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
    4.   I  permessi  dei  commi 1,  2  e  3  possono  essere  fruiti
cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le
ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
    5.  Durante  i  predetti  periodi  al  dipendente spetta l'intera
retribuzione,  esclusi  i  compensi  per  attivita'  aggiuntive  e le
indennita' di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e
di trilinguismo.
    6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992,  n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3-ter,
del  decreto  legge  27 agosto  1993,  n. 324, convertito dalla legge
27 ottobre   1993,   n.  423,  e  non  sono  computati  ai  fini  del
raggiungimento  del  limite fissato dai precedenti commi ne' riducono
le  ferie;  essi  devono  essere  possibilmente fruiti dai docenti in
giornate non ricorrenti.
    7.  Il  dipendente  ha  diritto,  inoltre,  ove  ne  ricorrano le
condizioni,  ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da specifiche
disposizioni di legge.