Art. 16.

                           Permessi brevi

    1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con
contratto  a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo
determinato,  sono  attribuiti,  per  esigenze personali e a domanda,
brevi  permessi  di  durata  non  superiore  alla  meta'  dell'orario
giornaliero  individuale  di  servizio  e, comunque, per il personale
docente  fino  ad  un  massimo di due ore. Per il personale docente i
permessi  brevi  si  riferiscono ad unita' minime che siano orarie di
lezione.
    2.  I  permessi  complessivamente  fruiti  non  possono  eccedere
trentasei ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.;
per  il  personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento.
    3.  Entro  i  due  mesi  lavorativi  successivi  a  quello  della
fruizione  del  permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore
non  lavorate  in  una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
    Il   recupero   da   parte   del   personale   docente   avverra'
prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di
interventi  didattici  integrativi,  con precedenza nella classe dove
avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
    4.  Nei  casi  in  cui  non  sia  possibile il recupero per fatto
imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una
somma  pari  alla  retribuzione spettante al dipendente stesso per il
numero di ore non recuperate.
    5.  Per  il  personale  docente  l'attribuzione  dei  permessi e'
subordinata  alla  possibilita'  della  sostituzione con personale in
servizio.