Art. 16.
Permessi brevi
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con
contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo
determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda,
brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale
docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i
permessi brevi si riferiscono ad unita' minime che siano orarie di
lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere
trentasei ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.;
per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della
fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore
non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverra'
prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di
interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove
avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto
imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una
somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il
numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi e'
subordinata alla possibilita' della sostituzione con personale in
servizio.