Art. 17.

                        Assenze per malattia

    1.   Il   dipendente   assente   per  malattia  ha  diritto  alla
conservazione  del  posto  per  un  periodo di diciotto mesi. Ai fini
della  maturazione  del  predetto  periodo,  si sommano, alle assenze
dovute   all'ultimo   episodio   morboso,  le  assenze  per  malattia
verificatesi nel triennio precedente.
    2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia  richiesta  e' concesso di assentarsi per un ulteriore periodo
di  diciotto  mesi  in  casi  particolarmente gravi, senza diritto ad
alcun trattamento retributivo.
    3.  Prima  di  concedere  su richiesta del dipendente l'ulteriore
periodo  di  assenza  di  cui  al  comma 2  l'amministrazione procede
all'accertamento  delle  sue condizioni di salute, per il tramite del
competente  organo  sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al
fine  di  stabilire  la  sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
    4.  Superati  i  periodi  di conservazione del posto previsti dai
commi 1  e  2,  oppure  nel  caso  che,  a  seguito dell'accertamento
disposto   ai   sensi  del  comma 3,  il  dipendente  sia  dichiarato
permanentemente   inidoneo  a  svolgere  qualsiasi  proficuo  lavoro,
l'amministrazione   puo'   procedere,   salvo   quanto  previsto  dal
successivo  comma 5,  alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso.
    5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per
motivi  di  salute  puo'  a  domanda essere collocato fuori ruolo e/o
utilizzato  in  altri  compiti  tenuto  conto  della sua preparazione
culturale   e  professionale.  Tale  utilizzazione  e'  disposta  dal
Direttore  regionale  sulla  base  di  criteri  definiti  in  sede di
contrattazione integrativa nazionale.
    6.  I  periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
    7.  Sono  fatte  salve  le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli  affetti  da TBC, nonche' quanto previsto dalla legge 26 giugno
1990,  n. 162 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
    8.  Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di
assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, e' il seguente:
      a) intera   retribuzione   fissa   mensile,   ivi  compresa  la
retribuzione   professionale   docenti  ed  il  compenso  individuale
accessorio,   con  esclusione  di  ogni  altro  compenso  accessorio,
comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
    Nell'ambito  di tale periodo per le malattie superiori a quindici
giorni  lavorativi  o  in  caso  di  ricovero  ospedaliero  e  per il
successivo  periodo  di  convalescenza  post-ricovero,  al dipendente
compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso
e continuativo;
      b) 90%   della  retribuzione  di  cui  alla  lettera a)  per  i
successivi 3 mesi di assenza;
      c) 50%  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera a)  per gli
ulteriori  6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
    9.   In   caso   di   gravi   patologie  che  richiedano  terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei  giorni  di  assenza  per  malattia,  di  cui  ai commi 1 e 8 del
presente  articolo,  oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital  anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate
delle  terapie.  Pertanto  per  i  giorni anzidetti di assenza spetta
l'intera retribuzione.
    10.   L'assenza  per  malattia,  salva  l'ipotesi  di  comprovato
impedimento,   deve   essere  comunicata  all'istituto  scolastico  o
educativo  in  cui  il  dipendente presta servizio, tempestivamente e
comunque  non  oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
essa  si  verifica,  anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale
assenza.
    11.  Il  dipendente,  salvo  comprovato  impedimento, e' tenuto a
recapitare  o  spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione
della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della
malattia  o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per
le  vie  brevi  la  presumibile  durata  della prognosi. Qualora tale
termine  scada  in  giorno  festivo esso e' prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
    12.     L'istituzione     scolastica    o    educativa,    oppure
l'amministrazione  di  appartenenza  o di servizio puo' disporre, sin
dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti
disposizioni  di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il
controllo non e' disposto se il dipendente e' ricoverato in strutture
ospedaliere, pubbliche o private.
    13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori  in  luogo  diverso  da  quello  di  residenza o del domicilio
dichiarato  all'amministrazione  deve  darne immediata comunicazione,
precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
    14.  Il  dipendente  assente  per  malattia,  pur  in presenza di
espressa  autorizzazione  del  medico  curante ad uscire, e' tenuto a
farsi   trovare  nel  domicilio  comunicato  all'amministrazione,  in
ciascun  giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore
12 e dalle ore 17 alle ore 19.
    15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le
fasce orarie come sopra definite puo' essere verificata nell'ambito e
nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
    16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita',   dall'indirizzo   comunicato   per   visite  mediche,
prestazioni  o  accertamenti  specialistici  o per altri giustificati
motivi,  che  devono  essere,  a  richiesta, documentati, e' tenuto a
darne  preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione
della diversa fascia oraria di reperibilita' da osservare.
    17.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  sia causata da colpa di un
terzo,  il  risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente
liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche
della    normale   retribuzione   -   e'   versato   dal   dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato
durante  il  periodo  di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b)
e c),  compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione
non   pregiudica   l'esercizio,  da  parte  dell'amministrazione,  di
eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
    18.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo sono comunque
adottate  nel  rispetto dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e successive modifiche.