Art. 17.
Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze
dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia richiesta e' concesso di assentarsi per un ulteriore periodo
di diciotto mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad
alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore
periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del
competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento
disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione puo' procedere, salvo quanto previsto dal
successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per
motivi di salute puo' a domanda essere collocato fuori ruolo e/o
utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione e' disposta dal
Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di
contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC, nonche' quanto previsto dalla legge 26 giugno
1990, n. 162 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di
assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, e' il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la
retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale
accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio,
comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici
giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente
compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso
e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del
presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate
delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta
l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato
impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o
educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e
comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale
assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, e' tenuto a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione
della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della
malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per
le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale
termine scada in giorno festivo esso e' prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure
l'amministrazione di appartenenza o di servizio puo' disporre, sin
dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il
controllo non e' disposto se il dipendente e' ricoverato in strutture
ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio
dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione,
precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di
espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore
12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le
fasce orarie come sopra definite puo' essere verificata nell'ambito e
nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita', dall'indirizzo comunicato per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione
della diversa fascia oraria di reperibilita' da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermita' sia causata da colpa di un
terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente
liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche
della normale retribuzione - e' versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato
durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b)
e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione
non pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di
eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque
adottate nel rispetto dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e successive modifiche.