Art. 18. Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio 1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli articoli 69 e 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa e' erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed A.T.A. L'aspettativa e' erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico. 2. Ai sensi della predetta norma il dipendente puo' essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994. 3. Il dipendente e' inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attivita' lavorativa o per superare un periodo di prova.