Art. 18.
Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio
1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad
essere regolata dagli articoli 69 e 70 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e
dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa
e' erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed A.T.A.
L'aspettativa e' erogata anche ai docenti di religione cattolica
di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.
19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente puo' essere
collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o
dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in
vigore l'art. 453 del decreto del Presidente della Repubblica n. 297
del 1994.
3. Il dipendente e' inoltre collocato in aspettativa, a domanda,
per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di
una diversa attivita' lavorativa o per superare un periodo di prova.