Art. 18.

Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio

    1.  L'aspettativa  per motivi di famiglia o personali continua ad
essere  regolata dagli articoli 69 e 70 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e
dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa
e' erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed A.T.A.
    L'aspettativa  e' erogata anche ai docenti di religione cattolica
di  cui  all'art.  3,  comma 6  e  7 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.
19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
    2.  Ai  sensi  della  predetta  norma  il  dipendente puo' essere
collocato  in  aspettativa  anche  per  motivi  di  studio, ricerca o
dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in
vigore  l'art. 453 del decreto del Presidente della Repubblica n. 297
del 1994.
    3.  Il dipendente e' inoltre collocato in aspettativa, a domanda,
per  un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di
una diversa attivita' lavorativa o per superare un periodo di prova.