Art. 19.

Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato

    1.  Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui
all'art.  3,  comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
399  del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli articoli 43
e  44  della  legge  20 maggio 1982, n. 270, si applicano, nei limiti
della  durata  del  rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di
ferie,  permessi  ed  assenze stabilite dal presente contratto per il
personale  assunto  a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui
ai seguenti commi.
    2.  Le  ferie  del  personale  assunto  a  tempo determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro  a  tempo  determinato sia tale da non consentire la fruizione
delle   ferie  maturate,  le  stesse  saranno  liquidate  al  termine
dell'anno  scolastico  e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel
corso  dell'anno  scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di
sospensione  delle  lezioni  nel  corso  dell'anno  scolastico non e'
obbligatoria.  Pertanto, per il personale docente a tempo determinato
che,  durante  il  rapporto  di  impiego, non abbia chiesto di fruire
delle  ferie  durante  i periodi di sospensione delle lezioni, si da'
luogo   al  pagamento  sostitutivo  delle  stesse  al  momento  della
cessazione del rapporto.
    3.  Il  personale  docente  ed  ATA assunto con contratto a tempo
determinato  per  l'intero  anno  scolastico  o fino al termine delle
attivita'  didattiche,  nonche'  quello  ad  esso equiparato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in
un triennio scolastico.
    4.  Fermo  restando  tale  limite,  in ciascun anno scolastico la
retribuzione  spettante  al  personale  di cui al comma precedente e'
corrisposta  per  intero  nel primo mese di assenza, nella misura del
50%  nel  secondo  e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
    5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale
per  l'insegnamento  della religione cattolica, secondo la disciplina
di  cui  all'art.  309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e che
non  si  trovi  nelle  condizioni  previste dall'art. 3, comma 6, del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, assente per
malattia,  ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non
superiore  a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione
calcolata con le modalita' di cui al comma 4.
    6.   Le   assenze   per   malattia  parzialmente  retribuite  non
interrompono  la  maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli
effetti.
    7.  Al  personale  docente,  educativo  ed  ATA  assunto  a tempo
determinato,  ivi  compreso quello di cui al precedente comma 5, sono
concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od
esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi
compresi   quelli  eventualmente  richiesti  per  il  viaggio.  Sono,
inoltre,  attribuiti  permessi  non retribuiti, fino ad un massimo di
sei giorni, per i motivi previsti dall'art. 15, comma 2.
    8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
    9.  Il  dipendente  di  cui al presente articolo ha diritto a tre
giorni  di  permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di
parenti  entro  il  secondo  grado,  del  convivente  o  di  soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
    10.  Nei  casi di assenza dal servizio per malattia del personale
docente   ed  A.T.A.,  assunto  con  contratto  a  tempo  determinato
stipulato   dal   dirigente  scolastico,  si  applica  l'art.  5  del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla  legge  11 novembre  1983,  n.  638. Tale personale ha comunque
diritto,   nei   limiti   di  durata  del  contratto  medesimo,  alla
conservazione  del posto per un periodo non superiore a trenta giorni
annuali, retribuiti al 50%.
    11.  I  periodi  di  assenza  parzialmente  retribuiti  di cui al
precedente  comma 10  non interrompono la maturazione dell'anzianita'
di servizio a tutti gli effetti.
    12.  Il  personale  docente ed ATA assunto a tempo determinato ha
diritto  entro  i  limiti  di  durata  del  rapporto,  ad un permesso
retribuito   di   quindici   giorni   consecutivi  in  occasione  del
matrimonio.
    13.   I   permessi   di  cui  ai  commi 9  e  12  sono  computati
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
    14.  Al  personale  di  cui  al presente articolo si applicano le
norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'art. 12.
    15.  Al  personale  di  cui  al presente articolo si applicano le
disposizioni  relative  alle  gravi  patologie,  di  cui all'art. 17,
comma 9.