Art. 19.
Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui
all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli articoli 43
e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano, nei limiti
della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di
ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui
ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione
delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine
dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel
corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non e'
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato
che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire
delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si da'
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della
cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo
determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle
attivita' didattiche, nonche' quello ad esso equiparato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in
un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la
retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente e'
corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del
50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale
per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina
di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e che
non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione
calcolata con le modalita' di cui al comma 4.
6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non
interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli
effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo
determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono
concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od
esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono,
inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di
sei giorni, per i motivi previsti dall'art. 15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre
giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di
parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale
docente ed A.T.A., assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque
diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a trenta giorni
annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al
precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianita'
di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha
diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso
retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le
norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'art. 12.
15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art. 17,
comma 9.