Art. 20.

     Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

    1.  In  caso  di  assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si
computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del
posto  il  periodo  di  malattia  necessario  affinche' il dipendente
giunga  a  completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17, comma 8, lettera a).
    2.  Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a
malattia  riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore
spetta  l'intera  retribuzione  per tutto il periodo di conservazione
del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
    3.  Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla
generalita'  del personale della scuola e pertanto si applicano anche
ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata
della  nomina,  e  anche  a  valere  su  eventuale  ulteriore  nomina
conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

                                Art. 21.


    Individuazione del personale avente diritto di mensa gratuita

    1.  Il  diritto  alla  fruizione  del  servizio di mensa gratuita
riguarda  il  personale  docente  in  servizio  in  ciascuna classe o
sezione durante la refezione.
    2.  Laddove,  per  effetto  dell'orario di funzionamento adottato
dalle    singole    scuole,    nella   sezione   risultino   presenti
contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio
di mensa.
    3.  Nella  scuola  elementare  ne  hanno  diritto  gli insegnanti
assegnati  a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano
un  orario settimanale delle attivita' didattiche che prevede rientri
pomeridiani,   i   quali  siano  tenuti  ad  effettuare  l'assistenza
educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.
    4.  Nella  scuola  media  ne  hanno diritto i docenti in servizio
nelle  classi a tempo prolungato che prevedono l'organizzazione della
mensa,  assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attivita' di
interscuola  e  i  docenti  incaricati  dei  compiti  di assistenza e
vigilanza   sugli   alunni   per   ciascuna   classe   che  attui  la
sperimentazione  ai  sensi  dell'art.  278 del decreto legislativo n.
297/1994.
    5.  Il  personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch'esso
della mensa gratuita.
    6.   Ulteriori,  eventuali  modalita'  attuative  possono  essere
definite  in  sede  di  contrattazione  integrativa  regionale, ferme
restando  le  competenze del MIUR per quanto concerne le modalita' di
erogazione dei contributi ai Comuni.