Art. 20.
Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si
computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del
posto il periodo di malattia necessario affinche' il dipendente
giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17, comma 8, lettera a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a
malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore
spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione
del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla
generalita' del personale della scuola e pertanto si applicano anche
ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata
della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina
conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
Art. 21.
Individuazione del personale avente diritto di mensa gratuita
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita
riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o
sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato
dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti
contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio
di mensa.
3. Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti
assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano
un orario settimanale delle attivita' didattiche che prevede rientri
pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza
educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.
4. Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio
nelle classi a tempo prolungato che prevedono l'organizzazione della
mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attivita' di
interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e
vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la
sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n.
297/1994.
5. Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch'esso
della mensa gratuita.
6. Ulteriori, eventuali modalita' attuative possono essere
definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme
restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalita' di
erogazione dei contributi ai Comuni.