Art. 22.

Personale  impegnato  in  attivita'  di educazione degli adulti ed in
               altre tipologie di attivita' didattica

    1.  Sono  destinatari del presente articolo i docenti che operano
nei  centri  territoriali  permanenti,  nei corsi serali della scuola
secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari.
    Considerata la specificita' professionale che contraddistingue il
settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che:
      a) deve  essere  assicurata  la  precedenza nelle operazioni di
mobilita'  a  domanda o d'ufficio per analoga tipologia per chi abbia
maturato   esperienza  nel  settore  o  abbia  frequentato  specifici
percorsi di formazione in ingresso;
      b) in   sede   di  piano  nazionale  di  aggiornamento  saranno
annualmente  definiti  risorse  e  interventi  formativi  mirati agli
obiettivi dell'educazione degli adulti;
      c) secondo  cadenze  determinate  in  sede  locale, puo' essere
prevista  la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere
il  coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per
la  definizione  del  piano  di  formazione  in  servizio, nonche' di
specifiche  iniziative  per  i docenti assegnati per la prima volta a
questo settore;
      d) l'articolazione  dell'orario  di  rapporto  con l'utenza dei
docenti  in  servizio  presso  i  centri  territoriali  permanenti e'
definita   in  base  alla  programmazione  annuale  dell'attivita'  e
all'articolazione  flessibile  su  base  annuale.  Nelle  funzioni di
competenza  dei  docenti  all'interno  dell'orario  di  rapporto  con
l'utenza  si  debbono  considerare  le  attivita'  di  accoglienza  e
ascolto,  nonche'  quelle  di analisi dei bisogni dei singoli utenti.
Per  le attivita' funzionali alla prestazione dell'insegnamento si fa
riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 29;
      e) la  contrattazione  integrativa regionale sull'utilizzazione
del  personale  disciplina  le  possibili  utilizzazioni sia in corsi
ospedalieri  sia  in  classi  ordinarie, anche al fine di individuare
scuole  polo  che assicurino l'attivita' educativa in un certo numero
di  ospedali. Al personale e' garantita la tutela sanitaria a livello
di  informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con
l'autorita' sanitaria promosse dall'autorita' scolastica;
      f) nelle  scuole  carcerarie e' garantita la tutela sanitaria a
livello  di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la
possibilita' per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di
intese   con   le   autorita'   competenti   promosse  dall'autorita'
scolastica;
      g) la contrattazione integrativa regionale riguardera' anche il
personale  di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla
specificita'   delle   tematiche   relative   al  settore,  anche  in
riferimento  ai  processi di innovazione in corso e in considerazione
dell'espansione  quantitativa  e  qualitativa del settore. In sede di
contrattazione  integrativa regionale sara' prevista una specifica ed
autonoma  destinazione  di  risorse  per  il  personale impegnato nel
settore.
    2.   Le  Parti  concordano  di  rimandare  ad  apposita  sequenza
contrattuale  la  disciplina  della materia in attesa che sia attuato
l'art.  1,  comma 632,  della  legge finanziaria 27 dicembre 2006, n.
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