Art. 22.
Personale impegnato in attivita' di educazione degli adulti ed in
altre tipologie di attivita' didattica
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano
nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola
secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari.
Considerata la specificita' professionale che contraddistingue il
settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di
mobilita' a domanda o d'ufficio per analoga tipologia per chi abbia
maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici
percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno
annualmente definiti risorse e interventi formativi mirati agli
obiettivi dell'educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, puo' essere
prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere
il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per
la definizione del piano di formazione in servizio, nonche' di
specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a
questo settore;
d) l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza dei
docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti e'
definita in base alla programmazione annuale dell'attivita' e
all'articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di
competenza dei docenti all'interno dell'orario di rapporto con
l'utenza si debbono considerare le attivita' di accoglienza e
ascolto, nonche' quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti.
Per le attivita' funzionali alla prestazione dell'insegnamento si fa
riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 29;
e) la contrattazione integrativa regionale sull'utilizzazione
del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi
ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare
scuole polo che assicurino l'attivita' educativa in un certo numero
di ospedali. Al personale e' garantita la tutela sanitaria a livello
di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con
l'autorita' sanitaria promosse dall'autorita' scolastica;
f) nelle scuole carcerarie e' garantita la tutela sanitaria a
livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la
possibilita' per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di
intese con le autorita' competenti promosse dall'autorita'
scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale riguardera' anche il
personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla
specificita' delle tematiche relative al settore, anche in
riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione
dell'espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di
contrattazione integrativa regionale sara' prevista una specifica ed
autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel
settore.
2. Le Parti concordano di rimandare ad apposita sequenza
contrattuale la disciplina della materia in attesa che sia attuato
l'art. 1, comma 632, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n.
296.