Art. 9.
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
1. Le Parti affermano il comune impegno ad incentivare la
scolarizzazione ed il raggiungimento di buoni esiti formativi nelle
aree a rischio e a forte processo immigratorio.
2. A tale scopo ogni direttore regionale stipulera', entro i
termini di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), apposito contratto
integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per
indicare i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo
accreditato dal Ministero per le aree a rischio, a forte processo
immigratorio e per la dispersione scolastica, la durata dei progetti,
gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica da conseguire e i
sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al MPI e alle
OO.SS, favorendo la pluralita' e la diffusione delle esperienze sul
territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto
territoriale di rischio, accedono ai fondi in questione anche
consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione
territoriale dell'area. A tal fine saranno elaborati progetti
finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico anche con
l'ampliamento dell'offerta formativa.
4. I compensi per il personale coinvolto nelle attivita' di cui
al presente articolo saranno definiti in sede di contrattazione
d'istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di
contrattazione regionale.