Art. 8. Le vendite promozionali con sconti o ribassi che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno per tutte le merci comprese nella autorizzazione di esercizio, purche' la ditta interessata ne dia comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime. Per tali vendite promozionali lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate senza la preventiva comunicazione di cui al precedente primo comma.