Art. 8.

  Le vendite promozionali con sconti o ribassi che vengono presentate
al  pubblico  come  occasioni  favorevoli  d'acquisto, possono essere
effettuate in qualunque periodo dell'anno per tutte le merci comprese
nella  autorizzazione  di  esercizio, purche' la ditta interessata ne
dia  comunicazione  al  comune almeno cinque giorni prima dell'inizio
delle vendite medesime.
  Per  tali  vendite  promozionali lo sconto o il ribasso deve essere
espresso  in  percentuale  sul  prezzo  normale  di  vendita che deve
comunque essere esposto al pubblico.
  Le  vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per
l'igiene  della  persona e della casa possono essere effettuate senza
la preventiva comunicazione di cui al precedente primo comma.