Art. 21.
                         Copertura di posti

  I  posti  di  professore  associato che si rendano liberi e vacanti
possono essere coperti con concorso o per trasferimento, su richiesta
delle facolta'.
  I  6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono
coperti  con concorso da bandire con periodicita' biennale, nell'arco
di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2.
  I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente
articolo   e   quelli   del  contingente  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono
vacanti  e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure
dei  trasferimenti,  fino  alla  riduzione  dell'organico  a  livello
definitivo  di  15.000  stabilito  nel  primo  comma  del  precedente
articolo.  Detti  trasferimenti, sino al raggiungimento dell'organico
definitivo  di 15.000, sono subordinati all'assenso della facolta' di
appartenenza  al  fine  di assicurare la conservazione del livello di
funzionamento della medesima.
  L'assegnazione  dei  posti  di professore associato ha luogo con le
stesse modalita' indicate nel precedente art. 2.
  Nell'anno   accademico   1980-81,   ove   non  fosse  stato  ancora
predisposto  il piano pluriennale di sviluppo, sara' messo a concorso
il  primo scaglione di posti di professore associato per un numero di
1.200,  secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito
il parere del C.U.N.