Art. 23.
                          Conferma in ruolo

  Dopo  un  triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati
sono  sottoposti  ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una
relazione  della  Facolta',  sull'attivita'  didattica  e scientifica
dell'interessato. Il giudizio e' espresso da una commissione nominata
dal   Ministro   della   pubblica   istruzione,  composta,  per  ogni
raggruppamento  di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due
ordinari  o  straordinari  e uno associato confermato, in mancanza da
tre  ordinari  o  straordinari.  I commissari sono designati mediante
sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del
raggruppamento  di  discipline  o,  in  mancanza,  di  raggruppamenti
affini.  Della  commissione  non  possono  far  parte  professori che
abbiano   gia'   fatto   parte   di   commissioni   di  concorso  nei
raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti
a giudizio di conferma.
  In  caso  di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere
conforme   del  Consiglio  universitario  nazionale,  possono  essere
mantenuti  in  servizio  per  un  altro biennio, al termine del quale
saranno  sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia
concessa  la  proroga  ovvero  qualora  anche il giudizio della nuova
commissione  sia  sfavorevole  i professori associati sono dispensati
dal  servizio  a  datare  dal  mese  successivo,  a  quello in cui il
giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo.