Art. 15.
                       Trattamento tributario

  Ai   redditi   derivanti  dalle  prestazioni  sportive  oggetto  di
contratto   di   lavoro   autonomo   si   applicano  le  disposizioni
dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  597,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  L'indennita'  prevista  dal  settimo  comma  dell'articolo  4 della
presente  legge  e'  soggetta  a  tassazione  separata,  agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo
12  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, e successive modificazioni ed integrazioni.
  L'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le  cessioni  dei  contratti
previste   dall'articolo   5   della   presente   legge   si  applica
esclusivamente  nei  modi  normali ed in base all'aliquota dell'8 per
cento  di  cui  alla  tabella  A,  parte III, allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni   e  integrazioni.  Per  l'attivita'  relativa  a  tali
operazioni le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni  e  integrazioni, distintamente dalle altre
attivita'  esercitate,  tenendo  conto  anche  del  rispettivo volume
d'affari.
  Le   somme  versate  a  titolo  di  indennita'  di  preparazione  e
promozione, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni
esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Le  trasformazioni,  compiute  nel  termine  di  cui al primo comma
dell'articolo 17, in societa' per azioni o societa' a responsabilita'
limitata   delle   associazioni  sportive  che  abbiano  per  oggetto
esclusivo  l'esercizio  di attivita' sportive sono soggette alla sola
imposta di registro in misura fissa.
  E'  fatta  salva  l'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598, recante
istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche.
  Le  cessioni  di  diritti  alle  prestazioni  sportive degli atleti
effettuate  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  in  applicazione di norme emanate dalle federazioni
sportive,   non   costituiscono   cessione   di   beni  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto.