ART. 36. 
                     (Ordinamento del personale) 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,  entro  dodici
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
aventi valore di legge ordinaria per provvedere  alla  determinazione
dell'ordinamento del personale  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza, da  armonizzarsi,  con  gli  opportuni  adattamenti,  alle
previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio  1980,
n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  I) istituzione di ruoli per il personale che  esplica  funzioni  di
polizia,  di  ruoli   per   il   personale   che   svolge   attivita'
tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente
ai servizi di polizia, nonche' di ruoli per il personale che  esplica
mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi  di  polizia
per il cui esercizio occorre la  iscrizione  in  albi  professionali.
All'espletamento  delle  funzioni  di  carattere   istituzionale   si
provvede con personale  appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione
della  pubblica  sicurezza.  Allo  espletamento  delle  funzioni   di
carattere amministrativo, contabile  e  patrimoniale,  nonche'  delle
mansioni esecutive non di carattere tecnico ed  operaie  si  provvede
con  personale  appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile
dell'interno: 
  II) suddivisione del personale, che esplica  funzioni  di  polizia,
nel  ruolo  degli  agenti,  ruolo   degli   assistenti,   ruolo   dei
sovrintendenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari  e  ruolo
dei dirigenti, con l'osservanza delle seguenti disposizioni: 
    1)  al  personale  appartenente  al  ruolo  degli   agenti   sono
attribuite mansioni esecutive con  il  margine  di  iniziativa  e  di
discrezionalita'  inerente  alla  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria; in relazione all'anzianita' e  ai
meriti di servizio devono  essere  previste  almeno  due  qualifiche,
ferme restando le mansioni suddette; 
    2) al personale  appartenente  al  ruolo  degli  assistenti  sono
attribuite mansioni esecutive con  il  margine  di  iniziativa  e  di
discrezionalita'  inerente  alla  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza e  di  polizia  giudiziaria,  nonche'  eventuali  incarichi
specialistici, di coordinamento e di comando di uno o piu' agenti  in
servizio operativo; sono previste almeno tre qualifiche  e  a  quella
piu' elevata viene attribuita la qualifica di  ufficiale  di  polizia
giudiziaria; 
    3) al personale appartenente al  ruolo  dei  sovrintendenti  sono
attribuite funzioni nello stesso ambito,  ma  di  piu'  alto  livello
rispetto a quelle di cui al numero  precedente,  con  il  margine  di
iniziativa e di discrezionalita' inerente alla qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria, nonche'  funzioni  di  comando  di  posti  di
polizia o di piccole unita' operative cui impartisce ordini dei quali
controlla la esecuzione e di cui  risponde;  devono  essere  previste
almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni; 
    4) al  personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  sono
attribuite specifiche funzioni di sicurezza  pubblica  e  di  polizia
giudiziaria, con particolare  riguardo  all'attivita'  investigativa;
sono altresi'  attribuite  funzioni  di  direzione,  di  indirizzo  e
coordinamento  di  unita'  operative  e  la  responsabilita'  per  le
direttive o istruzioni impartite nelle predette  attivita'  e  per  i
risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento,
possono sostituire il titolare nella direzione di ufficio di reparti. 
Devono  essere  previste  quattro   qualifiche   e   determinate   le
corrispondenti funzioni; 
    5)  al  personale  appartenente  al  ruolo  dei  commissari  sono
attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di  polizia  giudiziaria,
di  direzione  di  uffici,  di  comando  di  reparti,  implicanti  un
responsabile apporto professionale e la valutazione  di  opportunita'
nell'ambito delle direttive ricevute; devono essere  previste  almeno
quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni; 
    6)  al  personale  appartenente  al  ruolo  dei  dirigenti   sono
attribuite, ove  occorra,  oltre  alle  funzioni  gia'  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.  748,  le
funzioni che  si  rendera'  eventualmente  necessario  prevedere  nel
contesto del nuovo ordinamento della Amministrazione  della  pubblica
sicurezza; 
  III)   suddivisione   del   personale    che    svolge    attivita'
tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente
ai servizi di polizia, in ruoli  da  determinare  in  relazione  alle
funzioni attribuite ed ai contenuti  di  professionalita'  richiesti;
determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni; 
  IV) suddivisione del personale che esplica  mansioni  di  carattere
professionale, per il cui  esercizio  e'  richiesta  l'iscrizione  in
appositi albi, in ruoli da determinare  in  relazione  alle  funzioni
attribuite   ed   ai   contenuti   di   professionalita'   richiesti;
determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni; 
  V) previsione che, fino  a  quando  le  esigenze  di  servizio  non
saranno   soddisfatte   dal   personale   che    espleta    attivita'
amministrative, contabili e patrimoniali e dal personale appartenente
ai ruoli da istituire secondo quanto previsto  dai  precedenti  punti
III) e IV), il personale civile della pubblica sicurezza,  del  Corpo
di polizia femminile e del Corpo delle guardie di pubblica  sicurezza
che, all'entrata in vigore della presente legge, espleta le  suddette
attivita', continuera', salvo esigenze di servizio e  fermo  restando
l'inquadramento cui avra' diritto,  a  svolgere  le  attivita'  nelle
quali e' impiegato;  eguale  disciplina  e'  riservata  al  personale
adibito a svolgere attivita' assistenziali o ad esse connesse; 
  VI) previsione che il personale  di  cui  al  precedente  punto  V)
acceda a domanda  e  previa  prova  pratica  nelle  varie  qualifiche
funzionali dei ruoli stessi  -  fino  a  quella  corrispondente  alla
qualifica apicale del ruolo direttivo - in  relazione  alle  mansioni
esercitate all'atto del passaggio in tali ruoli, fino alla  copertura
di non  oltre  il  cinquanta  per  cento  rispettivamente  dei  posti
previsti per l'esercizio di dette mansioni amministrative,  contabili
e patrimoniali e delle  dotazioni  organiche  dei  ruoli  di  cui  ai
precedenti punti III) e IV); 
  VII) previsione che dopo l'applicazione del  precedente  punto  VI)
possa accedere, a domanda e previa prova pratica, nel limite  del  50
per cento dei posti  disponibili  per  ogni  qualifica,  nelle  varie
qualifiche dei ruoli di cui ai precedenti  punti  III)  e  IV)  anche
personale proveniente  da  altre  amministrazioni  dello  Stato,  che
svolga attivita' tecniche proprie delle qualifiche stesse; previsione
che al suddetto personale venga attribuito il  trattamento  economico
piu' favorevole, convertendo in  scatti  d'anzianita'  la  parte  del
precedente trattamento eventualmente eccedente  quello  previsto  nei
nuovi ruoli; 
  VIII)  previsione,  nella  determinazione  delle  funzioni  per  il
personale di cui ai punti II), III) e IV) di compiti di formazione  e
istruzione; 
  IX) previsione che prima di procedere all'inquadramento di  cui  al
punto X): 
    1) venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e  amministrativo
il servizio prestato in posizione di ausiliario  dai  funzionari  con
questa qualifica, nominati  dopo  il  25  aprile  1945  e  transitati
successivamente in ruolo; 
    2) agli ufficiali del Corpo delle guardie di  pubblica  sicurezza
si applichino, con la stessa decorrenza, i benefici  di  progressione
nella carriera derivati ai funzionari  di  pubblica  sicurezza  dalla
legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    3) agli ufficiali fino al grado di tenente  colonnello  prima  di
procedere alle  operazioni  di  cui  al  punto  X),  numero  19),  si
estendono,  ai  fini   esclusivamente   giuridici,   i   criteri   di
progressione  in  carriera  fino  alla  qualifica  di  vice  questore
aggiunto previsti per i funzionari di pubblica sicurezza anche  prima
dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  Restano fermi i criteri per la valutazione dell'anzianita'  fissati
al punto X), numero 19), e quelli per il passaggio alla dirigenza  di
cui al punto XIII); 
    4) la  dotazione  organica  dei  primi  dirigenti  della  polizia
femminile sia elevata da quattro a venti  unita'  e  all'attribuzione
dei posti portati in aumento si  provveda  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583; 
  X) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra,
per  singole  qualifiche,  delle  dotazioni  organiche,  in  modo  da
assicurare la funzionalita'  dell'ordinamento  e  l'efficienza  delle
strutture dell'amministrazione e da evitare che  il  personale  venga
distolto dai compiti  specificamente  previsti  per  ogni  ruolo.  In
particolare: 
    1) previsione che il personale avente  attualmente  il  grado  di
guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche del  ruolo
degli agenti secondo l'anzianita' di servizio; 
    2) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di
appuntato venga inquadrato  nel  ruolo  degli  assistenti  secondo  i
seguenti criteri: 
      2a) inquadramento nella prima  qualifica  degli  appuntati  che
abbiano fino a quindici anni di anzianita'  di  servizio  rispettando
l'ordine di ruolo; 
      2b) inquadramento nella qualifica  intermedia  degli  appuntati
che abbiano fino  a  ventiquattro  anni  di  anzianita'  di  servizio
rispettando l'ordine di ruolo; 
      2c) inquadramento nella qualifica finale  degli  appuntati  che
abbiano superato i ventiquattro anni di anzianita' di  servizio  o  i
dieci anni di anzianita' di grado rispettando l'ordine di ruolo; 
    3) previsione che il personale avente, alla data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  il  grado  di  appuntato,  e  che  sia
risultato idoneo nei  concorsi  per  il  conferimento  del  grado  di
vicebrigadiere di pubblica sicurezza, venga inquadrato nella  seconda
qualifica del ruolo dei sovrintendenti, in soprannumero riassorbibile
con  la  cessazione  dal  servizio  del  personale  posto  in  questa
posizione, rispettando l'ordine cronologico dei  singoli  concorsi  e
nell'ambito di ciascun concorso la  graduatoria  di  merito  per  gli
appuntati; 
    4) previsione che il personale avente, alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  il  grado  di  vicebrigadiere  venga
inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda qualifica del  ruolo
dei sovrintendenti e quello  appartenente  al  ruolo  dei  brigadieri
nella terza qualifica del ruolo dei sovrintendenti; 
    5) previsione che i marescialli siano  inquadrati  nelle  quattro
qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione  delle  sottoelencate
aliquote: 
     5a) la meta' dei posti disponibili nella qualifica finale; 
      5b)  i  tre  quinti  dei  posti  disponibili  nelle  qualifiche
intermedie; 
      5c)  i  due  quinti  dei  posti  disponibili  nella   qualifica
iniziale; 
    6) previsione che l'inquadramento di  cui  al  numero  precedente
abbia luogo nel seguente modo: 
      6a) nella qualifica finale, secondo l'ordine di graduatoria,  i
marescialli carica speciale, che abbiano  superato  un  concorso  per
titoli di servizio, i marescialli di I classe scelti e di  I  classe,
che abbiano superato un concorso interno per  titoli  di  servizio  e
colloquio, fino alla copertura dell'aliquota prevista nel numero 5a); 
6b) nella terza qualifica, i  marescialli  carica  speciale  che  non
abbiano superato il  concorso  o  che  non  vi  abbiano  partecipato,
nonche', fino alla copertura dell'aliquota prevista dal numero sb), i
marescialli di I classe scelti e di I classe, che, idonei al suddetto
concorso  interno  per  titoli  e  colloquio,  non  abbiano   trovato
collocazione  nella  qualifica   finale   per   mancanza   di   posti
disponibili; 
      6c) nella seconda o nella prima qualifica, fino alla  copertura
delle aliquote previste dai numeri 5b) e  5c),  i  marescialli  di  I
classe scelti e di I classe che idonei al suddetto  concorso  interno
per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella  terza
o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili; 
      6d) previsione che il personale di cui ai numeri 6b) e 6c)  sia
inquadrato nella seconda e poi nella  terza  e  quindi  nella  quarta
qualifica  del  ruolo  degli  ispettori,   secondo   l'ordine   della
graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato in ragione dei
posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei
limiti delle aliquote di cui al numero 5); 
    7) previsione che, ultimato l'inquadramento di cui ai  precedenti
punti e verificata la disponibilita'  di  posti  nella  terza,  nella
seconda o nella  prima  qualifica  del  ruolo  degli  ispettori,  sia
bandito un concorso interno  per  titoli  di  servizio  e  colloquio,
riservato ai marescialli di II e III classe; 
      7a) previsione che il personale, che abbia superato il concorso
di cui al precedente numero 7), sia  inquadrato  nella  terza,  nella
seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, fino  alla
copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c); 
      7b) previsione che il personale idoneo al concorso  di  cui  al
precedente numero 7), che non abbia trovato collocazione nella  prima
qualifica per mancanza di posti disponibili, sia inquadrato,  secondo
l'ordine  di  merito,  nella   qualifica   finale   del   ruolo   dei
sovrintendenti; 
      7c) previsione che il personale, di cui  ai  precedenti  numeri
7a) e 7b), sia inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove  non
abbia successivamente demeritato, nella prima e  poi  nella  seconda,
nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori
in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili  in  quelle
qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5); 
    8) previsione  che  i  marescialli  inquadrati  nel  ruolo  degli
ispettori frequentino presso  una  scuola  di  polizia  un  corso  di
aggiornamento di almeno due mesi; 
    9) previsione che le assistenti di polizia che  abbiano  maturato
il 13° anno di servizio siano inquadrate nella quarta  qualifica  del
ruolo degli ispettori; previsione che le assistenti fino a 13 anni di
servizio siano inquadrate  nella  terza  qualifica  del  ruolo  degli
ispettori, con  precedenza  nel  ruolo  su  coloro  che  vi  accedano
successivamente per concorso; 
    10) previsione che i marescialli di 1ª  classe  scelti  e  di  1ª
classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso  al  ruolo
degli ispettori o che non vi abbiano  partecipato,  siano  inquadrati
nella qualifica terminale del  ruolo  dei  sovrintendenti  ovvero,  a
domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14); 
    11) previsione che i marescialli di II  e  III  classe,  che  non
abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o
che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella III  qualifica
del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda,  nell'apposito  ruolo
ad esaurimento di cui al numero 14); 
    12) previsione che i marescialli di  prima  classe  scelti  e  di
prima classe, che non abbiano partecipato o non abbiano  superato  il
concorso di cui al numero 6a), siano promossi aUla seconda  qualifica
del ruolo degli  ispettori  dal  giorno  precedente  a  quello  della
cessazione dal servizio per limite di eta', infermita' o decesso, con
il trattamento economico piu' favorevole; 
    13) previsione che i marescialli di seconda e terza  classe,  che
non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui  al
numero 7), siano promossi alla qualifica  iniziale  del  ruolo  degli
ispettori  dal  giorno  precedente  a  quello  della  cessazione  dal
servizio per limite di eta', infermita' o  decesso,  col  trattamento
economico piu' favorevole; 
    14) previsione che i sottufficiali,  che  ne  facciano  richiesta
anche successivamente all'espletamento degli  esami  per  lo  accesso
alle qualifiche di ispettori, siano inquadrati in appositi  ruoli  ad
esaurimento; 
    15) previsione che i sottufficiali  e  gli  appuntati  del  ruolo
separato e limitato di cui alle leggi 11  luglio  1956,  n.  699,  22
dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio 1970, n. 57, 10 ottobre 1974,  n.
496, e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963,  n.
225, o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad
esaurimento; previsione  che  detto  personale  possa  progredire  in
carriera secondo le modalita' di  avanzamento  previste  per  i  pari
grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al
numero 32); 
    16) previsione che  per  il  personale  di  cui  al  numero  15),
all'atto della  cessazione  dal  servizio  per  qualsiasi  causa,  si
provveda,  ai  soli  fini  del  trattamento   di   quiescenza,   alla
ricostruzione della  carriera  dalla  data  di  entrata  in  servizio
secondo le norme vigenti  per  il  personale  appartenente  al  ruolo
ordinario; 
    17) previsione che i sottufficiali e gli  appuntati  che  abbiano
assunto servizio nel Corpo delle guardie  di  pubblica  sicurezza  in
qualita' di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora  nel  momento  del
collocamento in congedo per  limite  di  eta'  o  per  infermita',  o
all'atto del  decesso,  non  siano  stati  inquadrati  nel  ruolo  di
ispettore, conseguano aumenti periodici pari al 2,50 per cento  dello
stipendio per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei  mesi
di servizio prestato in qualita' di aggiunti o di ausiliari; 
    18) previsione che i funzionari di pubblica sicurezza  sino  alla
qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del  Corpo  delle
guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello del
ruolo  ordinario  siano  inquadrati,  ferme  restando  le   posizioni
occupate    nei    rispettivi    ruoli,    nel    ruolo     direttivo
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
    19) previsione che l'inquadramento del personale di cui al numero
precedente nell'ambito di ciascuna  qualifica,  abbia  luogo  tenendo
conto dell'anzianita' di servizio  e  di  grado  o  qualifica,  delle
promozioni  a  scelta  o  per  merito  comparativo   o   per   meriti
eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti,  delle  qualifiche  annuali
riportate,  dei  titoli,  degli  incarichi  svolti.  L'anzianita'  di
servizio va determinata  per  i  funzionari  dalla  decorrenza  della
nomina alla qualifica iniziale e per gli ufficiali dalla  data  della
nomina al grado di tenente o dalla data  della  nomina  al  grado  di
sottotenente  per  gli  ufficiali  ammessi  nel   Corpo   dopo   aver
partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai laureati; 
    20) previsione che per  le  ispettrici,  ispettrici  superiori  e
ispettrici  capo  aggiunte  della  polizia  femminile,  si  applichi,
relativamente all'inquadramento, quanto previsto  dai  numeri  18)  e
19); 
    21) previsione che i  dirigenti  superiori,  i  primi  dirigenti,
compresi quelli della polizia femminile, i  maggiori  generali  ed  i
colonnelli    siano    inquadrati    nel    ruolo    dei    dirigenti
dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza,  ferme  restando  le
posizioni occupate nei rispettivi ruoli; 
    22) previsione che l'inquadramento nelle  varie  qualifiche,  del
personale di cui al  numero  precedente  abbia  luogo  tenendo  conto
dell'anzianita' di servizio e di grado o qualifica, delle  promozioni
a scelta o per merito  comparativo  o  per  meriti  eccezionali,  dei
riconoscimenti ottenuti,  delle  qualifiche  annuali  riportate,  dei
titoli e degli  incarichi  svolti.  Agli  adempimenti  di  cui  sopra
provvede l'organo collegiale competente di cui  all'articolo  38.  Ai
dirigenti generali di pubblica sicurezza e  ai  tenenti  generali  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 42; 
    23) previsione  che  i  vice  questori  collocati  nel  ruolo  ad
esaurimento entro la data del 1 luglio  1980,  siano  inquadrati  nel
ruolo  dei  dirigenti,  nella  qualifica  di   primo   dirigente   in
soprannumero da  assorbire  in  sede  di  revisione  delle  dotazioni
organiche previste dal precedente punto X); 
    24) previsione che i tenenti colonnelli siano inquadrati, ove  ne
facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento; 
    25) previsione che i tenenti colonnelli,  appartenenti  al  ruolo
unico separato e limitato o comunque richiamati  in  servizio,  siano
inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che  detto  personale
possa progredire in carriera  fino  al  grado  di  maggiore  generale
secondo le modalita' di avanzamento stabilite per i  pari  grado  del
ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali  stabilite  al  numero
32); 
    26) previsione che  per  il  personale  di  cui  al  numero  25),
all'atto della  cessazione  dal  servizio  per  qualsiasi  causa,  si
provveda,  ai  soli  fini  del  trattamento   di   quiescenza,   alla
ricostruzione della  carriera  dalla  data  di  entrata  in  servizio
secondo le norme vigenti  per  il  personale  appartenente  al  ruolo
ordinario; 
    27) previsione che i tenenti generali, i maggiori generali  ed  i
colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento; 
previsione che i  suddetti  ufficiali,  qualora  richiamati  o  nella
posizione di stato "a disposizione" o "in aspettativa  per  riduzione
dei quadri", siano direttamente inquadrati nel ruolo  ad  esaurimento
predetto; previsione che gli ufficiali del  ruolo  dei  medici  siano
inquadrati  in  un  ruolo   ad   esaurimento   salvo   che   all'atto
dell'istituzione dei ruoli professionali di cui al punto IV),  optino
per il passaggio nei nuovi ruoli; 
    28) previsione che le assistenti della polizia femminile con  tre
anni complessivi di servizio in possesso di uno dei diplomi di laurea
di cui alla legge 1 dicembre 1966, n. 1082, accedano a  domanda  alla
qualifica iniziale del ruolo dei commissari, nel limite di  un  sesto
dei posti disponibili, mediante il concorso  interno  per  titoli  di
servizio   e   colloquio   da   espletarsi    entro    dodici    mesi
dall'approvazione del provvedimento delegato  previsto  dal  presente
articolo; le vincitrici del predetto concorso dovranno frequentare un
apposito corso di aggiornamento professionale; 
    29) previsione che le  appartenenti  al  ruolo  delle  assistenti
della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano  inquadrate
in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale  stato  giuridico  e
l'attuale progressione di  carriera,  nonche'  i  benefici  derivanti
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge; 
    30) previsione che alle assistenti della  polizia  femminile,  in
servizio  all'atto  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
continui ad applicarsi, per un periodo di dieci  anni,  la  normativa
vigente per lo accesso  alla  carriera  direttiva  prevista  per  gli
impiegati civili dello Stato; 
    31) previsione che i sottufficiali e le guardie del  Corpo  delle
guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi  di
laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, e con  almeno
cinque anni  complessivi  di  servizio,  accedano,  a  domanda,  alla
qualifica iniziale della carriera di commissario, nei  limiti  di  un
quarto dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli  di
servizio   e   colloquio   da   espletarsi    entro    dodici    mesi
dall'approvazione del provvedimento delegato  previsto  dal  presente
articolo. I vincitori del concorso dovranno frequentare un  corso  di
aggiornamento professionale; 
    32)  previsione  che  al  personale  inquadrato  nei   ruoli   ad
esaurimento appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza continui ad applicarsi per quanto attiene alla progressione
di carriera, la normativa vigente al momento dell'entrata  in  vigore
della presente legge. 
  Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti
ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. 
  La  progressione  in  carriera  e'  deliberata  dal  Consiglio   di
amministrazione di cui al  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  modificato
dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. 
  L'avanzamento dei sottufficiali dovra' avvenire in  relazione  alle
cessazioni dal servizio che si determineranno in ciascun ruolo e  nei
singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno. 
  L'aliquota dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione  sara'
determinata  in  ragione  di  1/6  all'anno  dei  tenenti  colonnelli
iscritti nel ruolo e le promozioni da conferire in ragione del 10 per
cento degli ufficiali valutati. 
  All'avanzamento  al  grado  di  maggior  generale   si   procedera'
ammettendo a valutazione 1/5 all'anno  dei  colonnelli  iscritti  nel
ruolo e promuovendone uno all'anno. 
  I maggiori generali iscritti nel  ruolo  ad  esaurimento,  compresi
quelli del ruolo sanitario  degli  ufficiali  medici  di  polizia  al
compimento del terzo anno di servizio nel grado, vengono  valutati  e
se dichiarati idonei vengono promossi al grado  di  tenente  generale
con decorrenza dal giorno precedente a quello  della  cessazione  dal
servizio per limiti di eta' o per fisica inabilita' o per decesso; 
  XI) previsione che il personale dei ruoli ad esaurimento assuma  le
funzioni e gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato
dalla presente legge, nonche' la denominazione  delle  corrispondenti
qualifiche previste nel nuovo ordinamento civile del personale, salva
la  possibilita'   di   mantenere,   a   richiesta,   la   precedente
denominazione; 
  XII) previsione che il personale civile di pubblica  sicurezza  con
la  qualifica  di  vice  questore  del  ruolo  ad  esaurimento  e  di
ispettrice capo del ruolo ad esaurimento di  cui,  all'articolo  155,
ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, assolva le funzioni
della qualifica apicale del ruolo dei commissari; 
  XIII)  previsione   che   l'accesso   al   ruolo   dei   dirigenti,
relativamente al personale che esplica funzioni di  polizia,  avvenga
mediante il superamento di un  corso  di  formazione  al  quale  sono
ammessi, in numero  non  inferiore  a  una  volta  e  mezzo  i  posti
disponibili, coloro che abbiano  superato  un  concorso  interno  per
titoli e per esami, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti
alla qualifica terminale del ruolo direttivo  o  coloro  che  abbiano
almeno nove anni e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo che siano
in  possesso  delle  qualita'  necessarie  per  l'espletamento  delle
funzioni dirigenziali; determinazione dei criteri per l'ammissione al
concorso, tenendo conto dei titoli  acquisiti  e  dell'anzianita'  di
servizio e  di  qualifica,  nonche'  delle  modalita'  del  corso  di
formazione dirigenziale.  Nella  prima  applicazione  della  presente
legge e  fino  a  diciotto  mesi  dall'emanazione  del  provvedimento
delegato previsto dal presente articolo, i posti  accantonati  al  31
dicembre 1980 e quelli che  comunque  si  rendono  disponibili  nelle
qualifiche di primo dirigente sono attribuiti mediante scrutinio  per
merito comparativo secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge
30 settembre 1978, n. 583; i promossi dovranno frequentare  un  corso
di aggiornamento professionale; 
  XIV) previsione che il personale direttivo di cui ai punti  III)  e
IV) acceda ai ruoli dei dirigenti, ove  siano  previsti,  secondo  le
modalita' di cui al punto XIII); 
  XV) previsione  che  la  promozione  alla  qualifica  di  dirigente
superiore venga conferita, nei limiti dei  posti  disponibili  al  31
dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che  abbiano  maturato  una
anzianita' di almeno tre anni nella qualifica,  computando  anche  il
periodo trascorso  nel  ruolo  ad  esaurimento,  secondo  criteri  di
comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare  riguardo  agli
incarichi e ai servizi svolti e alla qualita' delle mansioni affidate
per  specifica  competenza  professionale  o   come   assunzione   di
particolari responsabilita' anche in rapporto alla sede di  servizio;
previsione che  dopo  un  triennio  dalla  entrata  in  vigore  della
presente legge, i  primi  dirigenti  valutati  e  non  promossi  alla
qualifica superiore che abbiano  compiuto  trenta  anni  di  servizio
effettivamente  prestato,  di  cui  dieci  nella   qualifica,   siano
collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore; 
XVI)  determinazione  dei  criteri  per  la  promozione  per   merito
straordinario  anche  in  soprannumero  assorbibile  con  le  vacanze
ordinarie degli appartenenti alla Polizia di Stato; 
  XVII) previsione che l'accesso al ruolo di assistente  avvenga  per
anzianita' e che l'accesso all'ultimo livello di tale  ruolo  avvenga
dopo aver frequentato con esito positivo un corso d'aggiornamento; 
  XVIII) previsione che l'accesso al ruolo di sovrintendente  avvenga
mediante concorso interno, per esame teorico pratico, al  quale  sono
ammessi gli appartenenti ai ruoli  di  agente  e  di  assistente  che
abbiano almeno  quattro  anni  in  servizio  complessivo  e  superino
successivamente un corso di formazione tecnico-professionale. Per  il
personale in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
legge si applicano, per quanto  attiene  all'anzianita'  di  servizio
utile  per  poter  partecipare  al  concorso  a  sovrintendente,   la
normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere, 
  XIX) determinazione delle modalita' di preposizione ai vari  uffici
ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei  vari  ruoli
in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianita'  di  servizio,  gli
elementi piu' meritevoli per capacita' professionali e per  incarichi
assolti; 
  XX) determinazione delle  modalita',  in  relazione  a  particolari
infermita' o al grado di idoneita' all'assolvimento  dei  servizi  di
polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a
domanda,    ad    equivalenti    qualifiche    di     altri     ruoli
dell'amministrazione   della   pubblica   sicurezza   o   di    altre
amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le  posizioni
del personale appartenente a questi ultimi ruoli; 
  XXI)  disciplina  dello  stato  giuridico  del  personale,  ed   in
particolare del comando presso altre amministrazioni,  l'aspettativa,
il collocamento  a  disposizione,  le  incompatibilita',  i  rapporti
informativi e i congedi, secondo  criteri  che  tengano  conto  delle
specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessita' che  la
suddetta  disciplina  non  preveda  trattamenti  di  stato  inferiori
rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato; 
  XXII) attribuzione,  ove  occorra  e  limitatamente  alle  funzioni
esercitate,  delle  qualita'  di  agente  e  ufficiale   di   polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attivita'
tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale
in relazione al ruolo di appartenenza; 
  XXIII) incentivazione della mobilita' del personale, escludendo nel
contempo ogni tipo di mobilita'  esterna  all'amministrazione,  salvo
quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo; 
  XXIV) previsione che, salvo l'ipotesi di cui  al  precedente  punto
XV) e ferma restando per il  personale  in  servizio  all'entrata  in
vigore della presente  legge  la  normativa  vigente  in  materia  di
collocamento a riposo d'ufficio per  raggiunti  limiti  di  eta',  la
cessazione   del   rapporto   d'impiego,   determinabile   in    modo
differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga  non  oltre
il compimento del sessantesimo anno di eta'; 
  XXV) previsione che,  al  fine  di  coprire  eventuali  carenze  di
organico, sia possibile il richiamo in servizio degli  agenti,  degli
assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore  a  due
anni, sempre  che  non  siano  stati  collocati  a  riposo  oltre  il
cinquantottesimo anno di eta'; 
  XXVI) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo
stato ed all'avanzamento del personale della Polizia di  Stato  siano
istituiti uno o piu' organi collegiali, nei quali  sia  rappresentato
il personale medesimo. 
  I benefici di cui all'articolo 7 della legge 10  ottobre  1974,  n.
496, sono estesi agli ufficiali del  ruolo  separato  e  limitato  ex
combattenti o partigiani in servizio al 1 gennaio 1971.