ART. 38.
                    (Inquadramento del personale)

  All'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 36
si  provvede  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita una
commissione  presieduta  da un Sottosegretario di Stato, delegato dal
Ministro  e  composta dal capo della polizia direttore generale della
pubblica  sicurezza,  o per sua delega da un vice direttore generale,
da  quattro  dirigenti,  in rappresentanza dell'amministrazione, e da
quattro  rappresentanti  del  personale,  designati  dai sindacati di
polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale.