ART. 39.
                   (Attribuzione delle qualifiche)

  Agli  appartenenti  al ruolo degli agenti della Polizia di Stato e'
attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza e di agente di
polizia giudiziaria.
  Agli  appartenenti  al  ruolo  dei  sovrintendenti,  al ruolo degli
ispettori e alla qualifica piu' elevata del ruolo degli assistenti e'
attribuita  la  qualita'  di agente di pubblica sicurezza e quella di
ufficiale di polizia giudiziaria.
  Agli  appartenenti  ai ruoli dirigenziali e direttivi del personale
che  esplica  funzioni  di  polizia  e'  attribuita  la  qualita'  di
ufficiale di pubblica sicurezza.
  Salvo  che  ai  primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice
questore  vicario,  agli  appartenenti  ai ruoli direttivi e ai primi
dirigenti  del personale che svolge funzioni di polizia e' attribuita
la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria.