ART. 40.
          (Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

  In  relazione  alla  particolarita'  dei  compiti  attribuiti dalle
vigenti  disposizioni  e  dalla  presente  legge  all'Amministrazione
civile  dell'interno,  anche per l'attivita' di supporto degli uffici
centrali  e  periferici  del  Ministero dipendenti dalle autorita' di
pubblica  sicurezza,  il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  a
provvedere,  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in vigore della legge
stessa,   con   decreto   avente  valore  di  legge  ordinaria,  alla
determinazione  dell'ordinamento  del personale ed all'organizzazione
degli  uffici  dell'Amministrazione civile dell'interno, osservando i
seguenti principi e criteri direttivi.
  Ferma  restando nei confronti del predetto personale l'applicazione
dei  principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale,
devono  essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati nel
comma   precedente   e   sentite  le  organizzazioni  sindacali  piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale,  per la ristrutturazione e la
dotazione  organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto
e  direttive,  che, fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal
personale  in  servizio, dovranno essere sostituite ciascuna da una o
piu' qualifiche funzionali adeguando il numero dei posti dirigenziali
della  carriera  di  ragioneria  alle esigenze di funzionamento degli
uffici.
  Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono
riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli
operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei
magazzini  del  disciolto  Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Sono altresi' definite le qualifiche di mestiere, i relativi organici
e  le  norme  di  inquadramento del personale con mansioni operaie da
utilizzare  in modo continuativo presso le comunita' della Polizia di
Stato.
  Sono  dettate  speciali  norme che escludano ogni tipo di mobilita'
esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal
collocamento fuori ruolo.
  Sono  dettate,  sentite le organizzazioni sindacali, norme che, nel
rispetto  delle  liberta'  sindacali, consentano di evitare turbative
alla  continuita'  dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e
della  sicurezza  pubblica,  ai  quali  siano  preposti  o  addetti i
dipendenti   dell'Amministrazione   civile   dell'interno.  Le  norme
delegate  stabiliscono  il  quadro  dei  servizi  essenziali  la  cui
interruzione  pregiudichi  la  tutela  dell'ordine  e della sicurezza
pubblica.