ART. 43. 
                       (Trattamento economico) 
 
  Il trattamento economico del  personale  della  Polizia  di  Stato,
esclusi i dirigenti, e'  stabilito  sulla  base  di  accordi  di  cui
all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,   ferma   restando   la
necessita' di  approvazione  per  legge  delle  spese  incidenti  sul
bilancio dello Stato. 
  Gli accordi sono triennali. 
  Il trattamento economico del  personale  che  espleta  funzioni  di
polizia e' costituito dallo stipendio del livello  retributivo  e  da
una  indennita'  pensionabile,  determinata  in  base  alle  funzioni
attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche'  alla
responsabilita' e al rischio connessi al servizio. 
  Alle trattative per la determinazione del trattamento economico  di
cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e
nelle forme previsti dall'articolo 95. 
  Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi  di  stipendio,  in
maniera  che  la   progressione   economica   sia   sganciata   dalla
progressione di carriera. 
  L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno  personale  di
funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11  luglio  1980,  n.
312. 
  Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36,  le  qualifiche
dei  ruoli  del  personale  che  espleta  funzioni  di  polizia  sono
distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980,
n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto  dell'entrata  in  vigore
della presente legge, come segue: 
    a) IV livello: agente, agente seconda  qualifica,  assistente  di
prima, assistente di seconda; 
    b) V livello:  assistente  di  terza,  sovrintendente  di  prima,
sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza; 
    c) VI livello: sovrintendente  di  quarta,  ispettore  di  prima,
ispettore di seconda; 
    d) VI livello-bis: ispettore di  terza;  a  detta  qualifica  del
ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di stipendio di cui al
VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento  previsto  per
il VII livello; 
    e) VII livello: ispettore di quarta;  prime  due  qualifiche  del
ruolo direttivo; 
    f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo; 
    g) VIII livello-bis: qualifica apicale  del  ruolo  direttivo;  a
detta qualifica del ruolo  direttivo  e'  attribuito  il  livello  di
stipendio previsto dal secondo comma dell'articolo 137 della legge 11
luglio 1980, n. 312. 
  Nella qualifica apicale del ruolo  direttivo  sono  inquadrati  gli
appartenenti alla  terza  qualifica  con  4  anni  di  anzianita'  di
qualifica. 
  Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia  di  finanza  e'  attribuito  il  trattamento
economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis. 
  Al personale civile di pubblica sicurezza, che  per  effetto  della
promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155  della  legge
11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica  di  vice  questore  del
ruolo ad esaurimento e' attribuito il trattamento  economico  fissato
dall'articolo 133, secondo comma, della citata legge n. 312. 
  Nella prima  applicazione  della  presente  legge  e'  concesso  al
personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile,
come anticipazione del riconoscimento delle  anzianita'  di  servizio
maturate  nelle  carriere  di   provenienza,   da   effettuarsi   con
gradualita' entro tre fasi. La misura di  tale  assegno  deve  essere
determinata in relazione alla anzianita' di servizio  maturata  al  1
gennaio 1978. 
  Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del  passaggio
dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno
stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato  nel  ruolo  e  nel
grado o  qualifica  di  provenienza,  viene  attribuito  nel  livello
retributivo del nuovo ruolo, anche mediante  attribuzione  di  scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o  scatto  di  importo  pari  a
quello percepito nel livello di provenienza. 
  Per le esigenze funzionali dei servizi  di  polizia,  in  relazione
alle  disponibilita'  effettive   degli   organici,   viene   fissato
annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di  prestazioni
orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario. 
  Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il
compenso per il lavoro  straordinario  vanno  determinati  in  misura
proporzionale alla retribuzione mensile. 
  La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio  puo'
essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il  servizio,
secondo modalita' prestabilite e a favore  di  limitate  aliquote  di
personale. 
  Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di
Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi
primo e secondo dell'articolo 16. 
  L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli
delle altre forze  di  polizia  di  cui  ai  commi  primo  e  secondo
dell'articolo 16 avviene  sulla  base  della  tabella  allegata  alla
presente legge. 
  Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge particolari
attivita', limitatamente al tempo del loro effettivo  esercizio,  con
divieto di generalizzazione delle indennita' stesse per  effetto  del
possesso di qualificazioni o specializzazioni. 
  Il trattamento economico del personale appartenente  alle  funzioni
dirigenziali e categorie  equiparate  e'  regolato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,  n.  748,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e dalle norme della presente legge. 
  Ai commissari del Governo delle province di Trento  e  di  Bolzano,
nonche' ai prefetti spetta l'indennita' di cui  al  terzo  comma  del
presente articolo salvo per  il  periodo  in  cui  si  trovano  nella
posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennita' e'
pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove  sia  percepita
per un periodo complessivo inferiore a cinque anni. 
  Ai  funzionari  del  ruolo  dei  Commissari  che  abbiano  prestato
servizio senza demerito per 15 anni,  e'  attribuito  il  trattamento
economico spettante al primo dirigente. 
  Ai funzionari del ruolo dei Commissari e  ai  primi  dirigenti  che
abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni,  e'  attribuito
il trattamento economico spettante al dirigente superiore. 
  Al personale  appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile
dell'interno  in  servizio  presso  il  dipartimento  della  pubblica
sicurezza o negli  uffici  dipendenti  dalle  autorita'  nazionali  e
provinciali di pubblica sicurezza,  nonche'  al  personale  di  altre
amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio  per  il
coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta  una
indennita' mensile speciale non pensionabile di  importo  complessivo
pari al cinquanta  per  cento  di  quella  di  cui  al  terzo  comma.
L'indennita'  speciale  non  compete  al  personale   che   beneficia
dell'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo. 
  Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso  per  il
lavoro straordinario secondo le modalita' e le misure previste per le
corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.