ART. 10.
(Contributi e finanziamenti per la riparazione).
Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati
dal sisma e destinati ad uso di abitazione, ivi compresi quelli
rurali, e' assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto
di proprieta' alla data del sisma:
a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in
conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di
riparazione, quale risultante da progetti esecutivi approvati e
comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;
b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso
proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un
contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa
necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti
esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai
successivi commi, nonche', sul 45 per cento della residua spesa, un
contributo pluriennale costante pari all'8 per cento annuo per la
durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni.
I contributi di cui al precedente comma sono assegnati nei limiti
massimi di spesa di lire 80 mila al metro cubo e di lire 40 milioni
per tutte le opere necessarie alla riparazione dell'unita'
immobiliare, compresi i lavori di adeguamento antisismico ovvero
indispensabili per conseguire livelli di funzionalita' adeguati.
I contributi di cui sopra sono aggiornati con la procedura di cui
all'articolo 2, secondo comma, n. 1), della legge 5 agosto 1978, n.
457, e all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la
normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici
danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro
dei lavori pubblici definira' il limite di convenienza per gli
interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere
riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla
demolizione del vecchio edificio.
Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma,
lettera a), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti
pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.