ART. 10. (Contributi e finanziamenti per la riparazione). Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione, ivi compresi quelli rurali, e' assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma: a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi; b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi, nonche', sul 45 per cento della residua spesa, un contributo pluriennale costante pari all'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni. I contributi di cui al precedente comma sono assegnati nei limiti massimi di spesa di lire 80 mila al metro cubo e di lire 40 milioni per tutte le opere necessarie alla riparazione dell'unita' immobiliare, compresi i lavori di adeguamento antisismico ovvero indispensabili per conseguire livelli di funzionalita' adeguati. I contributi di cui sopra sono aggiornati con la procedura di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 1), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definira' il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio. Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera a), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.