ART. 10.
          (Contributi e finanziamenti per la riparazione).

  Per  la  riparazione  di immobili non irrimediabilmente danneggiati
dal  sisma  e  destinati  ad  uso  di abitazione, ivi compresi quelli
rurali, e' assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto
di proprieta' alla data del sisma:
    a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in
conto  capitale  pari  all'intera  spesa  necessaria  per le opere di
riparazione,  quale  risultante  da  progetti  esecutivi  approvati e
comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;
    b)   per   le   unita'   immobiliari   appartenenti  allo  stesso
proprietario,  oltre  quella  di  cui  alla precedente lettera a), un
contributo  in  conto  capitale  pari  al  30  per  cento della spesa
necessaria  per  le  relative  opere,  quale  risultante dai progetti
esecutivi  approvati  e  comunque  nei  limiti di quanto disposto dai
successivi  commi,  nonche', sul 45 per cento della residua spesa, un
contributo  pluriennale  costante  pari  all'8 per cento annuo per la
durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni.
  I  contributi  di cui al precedente comma sono assegnati nei limiti
massimi  di  spesa di lire 80 mila al metro cubo e di lire 40 milioni
per   tutte   le   opere   necessarie  alla  riparazione  dell'unita'
immobiliare,  compresi  i  lavori  di  adeguamento antisismico ovvero
indispensabili per conseguire livelli di funzionalita' adeguati.
  I  contributi  di cui sopra sono aggiornati con la procedura di cui
all'articolo  2,  secondo comma, n. 1), della legge 5 agosto 1978, n.
457,  e  all'articolo  13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
  Il  Ministro  dei  lavori pubblici definisce con proprio decreto la
normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici
danneggiati  dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro
dei  lavori  pubblici  definira'  il  limite  di  convenienza per gli
interventi   di   riparazione   e  conseguentemente  potranno  essere
riconosciute  agli  aventi  diritto  anche  le  spese necessarie alla
demolizione del vecchio edificio.
  Gli  aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma,
lettera  a), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti
pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.