ART. 11.
 (Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario).

  I  contributi  per  la  ricostruzione  e la riparazione, previsti a
favore  del  proprietario,  possono  essere assegnati all'affittuario
coltivatore  diretto,  al  mezzadro o al colono ovvero al conduttore,
artigiano,  commerciante o operatore turistico, qualora il fabbricato
oggetto  del  contratto  o  in  esso  compreso  sia stato distrutto o
danneggiato  dal sisma, a condizione che sia decorso il termine di 90
giorni  dalla  comunicazione,  mediante  lettera  raccomandata, che i
predetti  soggetti  sono  tenuti  a inviare al proprietario, di voler
eseguire  direttamente le opere necessarie, senza che il proprietario
abbia  presentato  al sindaco la domanda corredata da perizia giurata
e,  ove  occorra,  da  progetto esecutivo, ovvero, nel caso in cui la
domanda  sia  stata  presentata, senza che il proprietario abbia dato
inizio    ai    lavori    previsti   nel   termine   di   90   giorni
dall'autorizzazione o dalla concessione del sindaco.