ART. 12.
                   (Comproprieta' degli immobili).

  Qualora  l'immobile  appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i
contributi  di cui ai precedenti articolo 9 e 10 vengono assegnati al
titolare  il  cui  nucleo  familiare,  alla  data del sisma, occupava
l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.
  I  titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile
alla  data anzidetta possono richiedere l'assegnazione dei contributi
di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o
ripristino  del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di
proprieta',  ove  il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo,
provveduto  nel  termine  stabilito  dal  successivo  articolo  14. I
titolari  dei  predetti diritti reali di godimento possono presentare
le domande entro i successivi 90 giorni.
  Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o
riparazione  sono  valide  se  approvate con la maggioranza di cui al
secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.