ART. 12. (Comproprieta' degli immobili). Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i contributi di cui ai precedenti articolo 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprieta', ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni. Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.