ART. 12.
(Comproprieta' degli immobili).
Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i
contributi di cui ai precedenti articolo 9 e 10 vengono assegnati al
titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava
l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.
I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile
alla data anzidetta possono richiedere l'assegnazione dei contributi
di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o
ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di
proprieta', ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo,
provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I
titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare
le domande entro i successivi 90 giorni.
Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o
riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al
secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.