ART. 13.
                    (Alienazione degli immobili).

  Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che,
avendo  beneficiato  dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e
10,  aliena  il  suo  diritto  sull'immobile ricostruito o riparato o
acquistato  prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori
o  dall'atto  di  acquisto  e'  dichiarato decaduto dalle provvidenze
accordate ed e' tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati
degli interessi legali.
  Sono  consentite  donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra
affini entro il secondo grado.
  Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto
ha   diritto  alla  prelazione  nel  caso  di  vendita  delle  unita'
immobiliari  ricostruite  o  riparate  e puo' esercitare tale diritto
entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.
  Gli  aumenti  dei  canoni  di affitto in atto alla data del sisma e
derivanti  dall'applicazione  della  legge  27  luglio  1978, n. 392,
saranno  corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per
cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.