ART. 13. (Alienazione degli immobili). Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dall'atto di acquisto e' dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed e' tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali. Sono consentite donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado. Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unita' immobiliari ricostruite o riparate e puo' esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.