ART. 13.
(Alienazione degli immobili).
Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che,
avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e
10, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato o
acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori
o dall'atto di acquisto e' dichiarato decaduto dalle provvidenze
accordate ed e' tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati
degli interessi legali.
Sono consentite donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra
affini entro il secondo grado.
Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto
ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unita'
immobiliari ricostruite o riparate e puo' esercitare tale diritto
entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e
derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392,
saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per
cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.