ART. 14.
   (Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione).

  I  contributi  di  cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi,
unitamente  alla  autorizzazione  o alla concessione a edificare, con
provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere
della commissione di cui al successivo terzo comma. Lo stesso sindaco
in  deroga  all'articolo  18  della  legge  2  febbraio  1974, n. 64,
rilascia  la  prescritta preventiva autorizzazione di cui allo stesso
articolo  su  parere conforme del rappresentante dell'ufficio tecnico
regionale che dovra' verificare anche l'osservanza delle norme recate
dal  primo  comma,  lettere  a)  e  b), dell'articolo 4 della legge 2
febbraio 1974, n. 64.
  La  domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982,
deve  essere  corredata da perizia giurata e, nei casi indicati dalla
legge,  da  progetto  esecutivo redatto da professionista abilitato e
dall'indicazione  dell'azienda  di  credito  presso la quale l'avente
diritto intende riscuotere il contributo.
  I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al
primo  comma,  possono  costituire  piu' commissioni, in relazione al
numero  delle  domande che saranno presentate per i contributi di cui
ai precedenti articoli 9 e 10.
  Le  predette  commissioni,  elette  dal consiglio comunale con voto
limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici,
e  sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Uno dei tecnici, con i
requisiti  di  cui al secondo comma, e' indicato dall'ufficio tecnico
regionale, competente per territorio.
  Le  predette  commissioni  sostituiscono a tutti gli effetti di cui
alla presente legge la commissione edilizia.
  La  domanda,  di  cui  al  secondo  comma del presente articolo, si
intende  accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di 15
giorni  dal parere della commissione. In tal caso il richiedente puo'
dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco, ferme rimanendo
le  responsabilita'  del  progettista,  del  direttore  dei  lavori e
dell'appaltatore  in  ordine  al  rispetto  delle norme della legge 2
febbraio  1974,  n.  64, e fatta salva la determinazione dell'entita'
del contributo.
  L'erogazione   delle  provvidenze  ha  luogo  in  conformita'  alle
disposizioni dei successivi articoli.
  Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti
gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori.
  I  provvedimenti  concessivi  di cui al primo e al precedente comma
sono  formati  in  duplice  esemplare di cui uno viene conservato dal
segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione
al pubblico per 10 giorni.
  Controlli  periodici  vengono effettuati per sorteggio dagli uffici
tecnici della Regione.
  Per   il   tecnico   indicato  dall'ufficio  tecnico  regionale  le
amministrazioni interessate sono autorizzate a stipulare convenzioni,
sulla  base  delle  vigenti tariffe professionali, per una durata non
superiore a due anni. L'onere della convenzione e' a carico del fondo
di cui al precedente articolo 3 della presente legge.
  Le   commissioni,  di  cui  al  presente  articolo,  esaminano  con
priorita'  le perizie relative alla riparazione e ricostruzione degli
edifici  ubicati  all'esterno  del  centro  abitato ed utilizzati per
attivita'  agricole.  Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge,  il  CIPE, a valere sui fondi a cio' destinati dalla
presente  legge,  provvede  ad una prima ripartizione fra i comuni di
fondi destinati a tali interventi.
  Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere
agibili  ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni,   nella  legge  22  dicembre  1980,  n.  874,  saranno
effettuati  secondo l'apposita procedura commissariale, con priorita'
per  le  abitazioni  per  le  quali  sia  stata  emessa  ordinanza di
sgombero, purche' le relative procedure siano state avviate alla data
di  entrata  in vigore della presente legge ed i lavori, autorizzati,
ivi  compresi  quelli  da  eseguirsi  d'ufficio da parte dei sindaci,
siano  iniziati entro il 1 luglio 1981 e siano completati entro il 30
novembre 1981.
  E'  in  facolta'  dei  soggetti  di  ritirare  le domande di cui al
precedente  comma,  riservandosi  la presentazione di nuova domanda a
norma della presente legge.
  La facolta' di ritirare le domande di cui al comma che precede deve
essere  esercitata  nel  termine  perentorio di giorni sessanta dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  L'erogazione   dei   contributi   per   le  perizie  integrative  o
sostitutive  avverra'  con le modalita' di cui al successivo articolo
15.
  Il  commissario  indichera'  analiticamente  al  CIPE, alla data di
entrata  in  vigore  della  legge,  l'eventuale  fabbisogno di fondi,
eccedente  le  dotazioni  a lui attribuite, cui si fara' fronte sulle
disponibilita' della presente legge entro il limite di 200 miliardi.