ART. 14. (Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione). I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente alla autorizzazione o alla concessione a edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere della commissione di cui al successivo terzo comma. Lo stesso sindaco in deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rilascia la prescritta preventiva autorizzazione di cui allo stesso articolo su parere conforme del rappresentante dell'ufficio tecnico regionale che dovra' verificare anche l'osservanza delle norme recate dal primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere corredata da perizia giurata e, nei casi indicati dalla legge, da progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e dall'indicazione dell'azienda di credito presso la quale l'avente diritto intende riscuotere il contributo. I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire piu' commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10. Le predette commissioni, elette dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Uno dei tecnici, con i requisiti di cui al secondo comma, e' indicato dall'ufficio tecnico regionale, competente per territorio. Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. La domanda, di cui al secondo comma del presente articolo, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di 15 giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco, ferme rimanendo le responsabilita' del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore in ordine al rispetto delle norme della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e fatta salva la determinazione dell'entita' del contributo. L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformita' alle disposizioni dei successivi articoli. Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori. I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per 10 giorni. Controlli periodici vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della Regione. Per il tecnico indicato dall'ufficio tecnico regionale le amministrazioni interessate sono autorizzate a stipulare convenzioni, sulla base delle vigenti tariffe professionali, per una durata non superiore a due anni. L'onere della convenzione e' a carico del fondo di cui al precedente articolo 3 della presente legge. Le commissioni, di cui al presente articolo, esaminano con priorita' le perizie relative alla riparazione e ricostruzione degli edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attivita' agricole. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, a valere sui fondi a cio' destinati dalla presente legge, provvede ad una prima ripartizione fra i comuni di fondi destinati a tali interventi. Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo l'apposita procedura commissariale, con priorita' per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero, purche' le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge ed i lavori, autorizzati, ivi compresi quelli da eseguirsi d'ufficio da parte dei sindaci, siano iniziati entro il 1 luglio 1981 e siano completati entro il 30 novembre 1981. E' in facolta' dei soggetti di ritirare le domande di cui al precedente comma, riservandosi la presentazione di nuova domanda a norma della presente legge. La facolta' di ritirare le domande di cui al comma che precede deve essere esercitata nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione dei contributi per le perizie integrative o sostitutive avverra' con le modalita' di cui al successivo articolo 15. Il commissario indichera' analiticamente al CIPE, alla data di entrata in vigore della legge, l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si fara' fronte sulle disponibilita' della presente legge entro il limite di 200 miliardi.