ART. 15.
 (Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).

  L'erogazione  dei contributi in conto capitale per la ricostruzione
e  la  riparazione delle unita' immobiliari di cui al presente titolo
ha luogo:
    a)  in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio
dei lavori certificato dal sindaco;
    b)  in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso,
in  base  a  stati  di  avanzamento sottoscritti, con responsabilita'
solidale,  dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa,
da presentarsi all'azienda di credito;
    c)  in  ragione  del  residuo 15 per cento dell'importo concesso,
dopo   l'ultimazione  dei  lavori  e  l'accertamento  della  regolare
esecuzione degli stessi a cura del comune.
  Con    il    provvedimento    di    assegnazione   viene   disposto
l'accreditamento  del contributo presso l'azienda di credito indicata
dall'avente   diritto,   il   quale  effettuera'  i  prelevamenti  in
conformita' a quanto disposto dal comma precedente.
  Gli  interessi  bancari maturati sulle somme come sopra accreditate
spettano   all'amministrazione  depositante,  previa  detrazione  del
compenso di cui al successivo comma.
  Gli  interessi  bancari  ed  il  compenso spettante alle aziende di
credito  per  la  gestione  dei contributi e dei mutui agevolati sono
fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
  I  mutui  per  la realizzazione di interventi di ricostruzione e di
riparazione  sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni
legislative  e  statutarie,  dalle aziende e dalle sezioni di credito
fondiario  ed  edilizio,  con  assoluta  priorita'  rispetto a quelli
ordinari,  secondo  le  direttive  da  emanarsi,  in  sede  di  prima
applicazione  della  presente  legge,  entro  30 giorni dalla data di
entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
  Ogni  tre  mesi  le  aziende e le sezioni di credito fondiario sono
tenute  a  comunicare  al  Ministero  del  tesoro l'entita' dei mutui
deliberati e di quelli in corso di istruttoria.
  I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e
10  sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti
di mutuo.