ART. 15. (Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione). L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui al presente titolo ha luogo: a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco; b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilita' solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito; c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune. Con il provvedimento di assegnazione viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettuera' i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dal comma precedente. Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante, previa detrazione del compenso di cui al successivo comma. Gli interessi bancari ed il compenso spettante alle aziende di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorita' rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entita' dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria. I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo.