ART. 15.
(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).
L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione
e la riparazione delle unita' immobiliari di cui al presente titolo
ha luogo:
a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio
dei lavori certificato dal sindaco;
b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso,
in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilita'
solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa,
da presentarsi all'azienda di credito;
c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso,
dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare
esecuzione degli stessi a cura del comune.
Con il provvedimento di assegnazione viene disposto
l'accreditamento del contributo presso l'azienda di credito indicata
dall'avente diritto, il quale effettuera' i prelevamenti in
conformita' a quanto disposto dal comma precedente.
Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate
spettano all'amministrazione depositante, previa detrazione del
compenso di cui al successivo comma.
Gli interessi bancari ed il compenso spettante alle aziende di
credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono
fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di
riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni
legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito
fondiario ed edilizio, con assoluta priorita' rispetto a quelli
ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima
applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono
tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entita' dei mutui
deliberati e di quelli in corso di istruttoria.
I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e
10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti
di mutuo.