ART. 16.
                   (Esecuzione degli interventi).

  Gli  interventi di cui al precedente articolo 8, lettere d), e), f)
e  g),  possono  essere  realizzati  in  modo unitario, con programmi
costruttivi  organici,  a carattere settoriale od intersettoriale, ed
essere dimensionati anche su base sovracomunale.
  L'esecuzione   degli   interventi,   comprese  la  progettazione  e
l'esecuzione  di  complessi  organici  di  opere e di lavori, nonche'
l'acquisizione  dei  suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante
esproprio  per pubblica utilita', puo' essere affidata in concessione
a   societa',  imprese  di  costruzione  anche  cooperative,  o  loro
consorzi,  anche  di altri Paesi della Comunita' economica europea od
in  compartecipazione  con  essi,  idonee sotto il profilo tecnico ed
imprenditoriale,  secondo  le modalita' di cui ai commi seguenti, con
preferenza,   a   parita'   di   condizioni,  per  i  consorzi  e  le
associazioni,  anche  temporanee,  costituiti, con una partecipazione
non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.
  Il soggetto concessionario e' scelto sulla base di gare esplorative
volte  ad  individuare  l'offerta  economicamente e tecnicamente piu'
vantaggiosa  determinata  in  base  ad  una  pluralita'  di  elementi
prefissati   dall'amministrazione  concedente,  secondo  schemi  tipo
approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.
  L'esecuzione delle opere affidate in concessione e' disciplinata da
apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:
    a)  le  modalita'  ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le
verificazioni e per la collaudazione definitiva;
    b) i criteri per la definizione del compenso;
    c)  la  concessione  di  anticipazioni,  pari al 50 per cento del
compenso,  all'atto  dell'approvazione  della  convenzione  e  di una
ulteriore  anticipazione,  pari  al  25  per  cento  del compenso, al
momento  in  cui  i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento
dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad
importi corrispondenti alle somme anticipate;
    d) le modalita' e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;
    e) le penalita' per i ritardi e le incentivazioni per
l'anticipata esecuzione;
    f)  l'eventuale  estensione  dell'affidamento  alla  gestione  ed
all'esercizio delle opere da realizzare;
    g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;
    h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate
variazioni ai progetti ed alla convenzione;
    i) l'inserimento di una clausola compromissoria;
    l)  le  condizioni  di  affidamento e di commesse per imprese che
realizzino   nuovi   impianti   per   la   produzione  di  componenti
prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania.