ART. 5.
(Definizione degli interventi).
Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle
altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio
1981 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il
consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti
geologici, sono definiti dalla Regione in conformita' ai principi
stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.
La Regione, in particolare, definisce le modalita' e le procedure
per il controllo della conformita' ai progetti delle opere di
interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente
legge, nonche' per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi
in presenza di gravi difformita'.