ART. 5.
                   (Definizione degli interventi).

  Gli  interventi  per la ricostruzione delle zone disastrate e delle
altre  aree  colpite  dal  terremoto del novembre 1980 e del febbraio
1981  nei  settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il
consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti
geologici,  sono  definiti  dalla  Regione in conformita' ai principi
stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.
  La  Regione,  in particolare, definisce le modalita' e le procedure
per  il  controllo  della  conformita'  ai  progetti  delle  opere di
interesse  privato  realizzate  con  i  benefici di cui alla presente
legge,  nonche'  per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi
in presenza di gravi difformita'.