ART. 6.
                   (Attuazione degli interventi).

  I  comuni,  le  comunita'  montane,  le  province  e gli altri enti
pubblici,  nel  termine  del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e
trasmettono  alla  Regione  i  propri  programmi di intervento per la
ricostruzione e la riparazione delle opere.
  La Regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e
trasmette  al  CIPE  un  programma  di  interventi  che  comprende  i
programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.
  In  caso  di  inosservanza  del termine stabilito al primo comma la
Regione si sostituisce ad ogni effetto.
  In  caso  di  inosservanza  del termine di cui al secondo comma, il
Governo,  entro  il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla
Regione  ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui
ai precedenti commi.