ART. 7. (Compiti regionali). Le Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti: a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali; b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunita' montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione; c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunita' montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione; d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonche' di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 8; f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunita' montane o da altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).