ART. 7.
                        (Compiti regionali).

  Le Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti
compiti:
    a)  coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione
degli indirizzi per i piani comunali;
    b)  assistenza  tecnica ai comuni, alle comunita' montane ed agli
altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;
    c)  coordinamento  dei programmi costruttivi di cui al successivo
articolo  16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che
i  comuni,  le  comunita' montane o altri enti pubblici sovracomunali
decidano di affidare alla Regione;
    d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonche' di
associazioni  anche  obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
    e)  formazione  dei  programmi annuali per la realizzazione degli
interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 8;
    f)  coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza
con  quelli  dei  comuni,  delle  comunita'  montane  o da altri enti
pubblici  sovracomunali  e di questi con quelli di competenza statale
in  coerenza  con  i  piani  e  gli  indirizzi di cui alla precedente
lettera a).