ART. 7.
(Compiti regionali).
Le Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti
compiti:
a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione
degli indirizzi per i piani comunali;
b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunita' montane ed agli
altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;
c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo
articolo 16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che
i comuni, le comunita' montane o altri enti pubblici sovracomunali
decidano di affidare alla Regione;
d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonche' di
associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli
interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 8;
f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza
con quelli dei comuni, delle comunita' montane o da altri enti
pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale
in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente
lettera a).