ART. 8.
                  (Articolazione degli interventi).

  L'opera  di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e
delle opere pubbliche si articola attraverso:
    a) l'assegnazione, con le modalita' di cui ai successivi articoli
9 e 10, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unita'
immobiliari  alle  persone  fisiche  o  giuridiche che, alla data del
sisma,  risultavano  titolari  di  un  diritto  di proprieta' o di un
diritto  reale  di  godimento  relativo  a fabbricati urbani e rurali
destinati ad abitazione;
    b)  l'assegnazione  di  contributi  in  conto  interessi  per  la
costruzione  di  abitazioni  di tipo economico e popolare ai soggetti
non   proprietari   di   immobili,   sia  singoli  che  associati  in
cooperativa,  con  priorita'  ai  soggetti  rimasti  senza  tetto  in
conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;
    c)  l'acquisto  da  parte  dei  comuni  di  abitazioni ed edifici
destinati ad abitazione;
    d)   la   realizzazione  di  interventi  di  ricostruzione  o  di
riparazione  di  immobili  distrutti  o  danneggiati  per effetto del
sisma,  nel  caso  di  rinuncia  ai contributi di cui alla precedente
lettera  a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad
altri  enti  pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei
lavori;
    e)   l'esecuzione,  ai  fini  della  cessione  in  locazione,  di
interventi   straordinari  di  edilizia  sovvenzionata  ed  agevolata
nonche'  di  interventi  per  il  recupero  di  abitazioni  malsane e
degradate;
    f)  il  ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed
impianti  di  interesse  degli enti locali, quali edifici demaniali e
patrimoniali,  strutture  sanitarie  e  cimiteriali, nonche' opere di
urbanizzazione   primaria   e   secondaria   e,   piu'  in  generale,
infrastrutturali;
    g)  interventi  di  consolidamento  e  difesa di abitati ed opere
pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;
    h)  la  predisposizione  da  parte  dei  comuni,  d'intesa con il
Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  piani  di ricostruzione e
riparazione  degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto
conto  delle  esigenze  di  riequilibrio  delle strutture scolastiche
nelle zone terremotate.