ART. 9. (Contributi e finanziamenti per la ricostruzione). Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato: a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi' determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per cento qualora la unita' immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali. La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari: a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative; b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio. Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio, determinato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili - per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonche' per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi - andate distrutte o demolite per effetto del sisma; per le pertinenze agricole, il contributo e' elevato sino al 50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore a titolo principale. Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di guanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 percento della spesa necessaria. Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma. Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante. Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unita' immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sara' depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sara' vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprieta' del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprieta' l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo e' aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso. Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.