ART. 9. 
         (Contributi e finanziamenti per la ricostruzione). 
 
  Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire
per effetto del terremoto del novembre  1980  e  del  febbraio  1981,
destinate ad uso  di  abitazione,  ivi  comprese  quelle  rurali,  ai
soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data
del sisma e' assegnato: 
    a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in
conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione,
da determinarsi sulla base di quanto previsto  dai  successivi  commi
del presente articolo; 
    b)  per  le   unita'   immobiliari   appartenenti   allo   stesso
proprietario, oltre quella di cui  alla  precedente  lettera  a),  un
contributo in conto  capitale  pari  al  30  per  cento  della  spesa
necessaria per la ricostruzione delle stesse  unita'  immobiliari  da
determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi  commi  del
presente articolo e, sul 45 per  cento  della  residua  spesa,  cosi'
determinata, un contributo  pluriennale  costante  dell'8  per  cento
annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo
di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al  50  per
cento qualora la unita' immobiliare sia compresa in edifici vincolati
al  rispetto  della  tipologia  ed  alla  ripetizione  dei  caratteri
ambientali. 
  La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai  limiti
massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di  assegnazione
per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera n),  della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e con  riferimento  ad  un  alloggio  di
dimensione pari: 
    a) per il caso di cui  al  precedente  comma,  lettera  a),  alla
superficie utile abitabile dell'unita'  immobiliare  distrutta  o  da
demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili  abitabili,
ovvero,  qualora  la  superficie  distrutta  o  da  demolire  risulti
inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo  nucleo
familiare  -  che  occupava  stabilmente  o   abitualmente   l'unita'
immobiliare alla data del sisma -  alla  superficie  utile  abitabile
occorrente per  la  costruzione  di  un  alloggio  adeguato  a  dette
esigenze abitative; 
    b) per il caso di cui  al  precedente  comma,  lettera  b),  alla
superficie utile abitabile dell'unita'  immobiliare  distrutta  o  da
demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili. 
  La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al
nucleo familiare e' stabilita in 18 metri  quadrati  utili  abitabili
per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo  di  45  metri
quadrati utili abitabili per alloggio. 
  Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del  costo
dell'alloggio, determinato ai sensi dei precedenti  commi  secondo  e
terzo, le  spese  per  la  ricostruzione  delle  pertinenze  e  delle
superfici utili - per il ricovero degli  animali  e  degli  attrezzi,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e
lavoratori autonomi - andate distrutte o  demolite  per  effetto  del
sisma; per le pertinenze agricole, il contributo e' elevato  sino  al
50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore a titolo
principale. 
  Ove l'immobile distrutto abbia avuto  una  superficie  superiore  a
quella di cui alla  lettera  a)  del  precedente  secondo  comma,  al
proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta  o  di  parte
della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati,
un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per  cento  annuo
per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un  massimo  di  20
anni, nel rispetto di guanto stabilito dal precedente secondo comma e
nel limite massimo del 50 percento della spesa necessaria. 
  Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di superficie
superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma. 
  Gli aventi diritto  ai  contributi  di  cui  alla  lettera  a)  del
precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o  ad
altri enti pubblici  la  progettazione,  esecuzione  e  gestione  dei
lavori. In tal caso il  comune  subentra  nei  relativi  diritti  del
rinunciante. 
  Gli aventi diritto ai contributi previsti  dal  presente  articolo,
limitatamente alla prima unita'  immobiliare  utilizzata  ad  uso  di
abitazione  per  la  propria  famiglia,  possono,  entro   sei   mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, rinunciare al diritto al
contributo  per  la  ricostruzione  dell'alloggio  distrutto   o   da
demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di  un
alloggio nell'ambito della  stessa  provincia.  Il  relativo  importo
sara' depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante
e sara' vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi
bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal  terzo  e
quarto comma del successivo articolo 15.  Le  aree  di  sedime  degli
edifici di proprieta' del rinunciante sono  acquisite  al  patrimonio
del comune. 
  Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non  possono
ricostruire  in  sito,  il  comune  assegna  in   proprieta'   l'area
occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In
tal caso, il contributo di cui  al  presente  articolo  e'  aumentato
della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area  da  parte
del comune e le aree di sedime degli edifici non  ricostruibili  sono
acquisite al patrimonio del comune stesso. 
  Nei casi di cui ai precedenti  commi  le  ipoteche  iscritte  sugli
immobili distrutti o da demolire sono  trasferite  di  diritto  sugli
immobili costruiti o acquistati in altro sito.