ART. 9.
(Contributi e finanziamenti per la ricostruzione).
Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire
per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981,
destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai
soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data
del sisma e' assegnato:
a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in
conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione,
da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi
del presente articolo;
b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso
proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un
contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa
necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da
determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del
presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi'
determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento
annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo
di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per
cento qualora la unita' immobiliare sia compresa in edifici vincolati
al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri
ambientali.
La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai limiti
massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione
per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di
dimensione pari:
a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla
superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da
demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili,
ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti
inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo
familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita'
immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile
occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette
esigenze abitative;
b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla
superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da
demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.
La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al
nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili
per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri
quadrati utili abitabili per alloggio.
Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo
dell'alloggio, determinato ai sensi dei precedenti commi secondo e
terzo, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle
superfici utili - per il ricovero degli animali e degli attrezzi,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e
lavoratori autonomi - andate distrutte o demolite per effetto del
sisma; per le pertinenze agricole, il contributo e' elevato sino al
50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore a titolo
principale.
Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a
quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al
proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte
della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati,
un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo
per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20
anni, nel rispetto di guanto stabilito dal precedente secondo comma e
nel limite massimo del 50 percento della spesa necessaria.
Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di superficie
superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.
Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del
precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad
altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei
lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del
rinunciante.
Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo,
limitatamente alla prima unita' immobiliare utilizzata ad uso di
abitazione per la propria famiglia, possono, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, rinunciare al diritto al
contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da
demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un
alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo
sara' depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante
e sara' vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi
bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e
quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli
edifici di proprieta' del rinunciante sono acquisite al patrimonio
del comune.
Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono
ricostruire in sito, il comune assegna in proprieta' l'area
occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In
tal caso, il contributo di cui al presente articolo e' aumentato
della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte
del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono
acquisite al patrimonio del comune stesso.
Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli
immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli
immobili costruiti o acquistati in altro sito.