Art. 32.
(Sostituzione della sanzione amministrativa  pecuniaria  alla multa o
                            alla ammenda)

  Non   costituiscono   reato   e   sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le
violazioni  per  le  quali  e'  prevista  la  sola pena della multa o
dell'ammenda,  salvo  quanto disposto, per le violazioni finanziarie,
dall'articolo 39.
  La  disposizione  del  precedente  comma non si applica ai reati in
esso  previsti  che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena
detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
  La  disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti
in esso previsti che siano punibili a querela.