Art. 34.
(Esclusione della depenalizzazione)
La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai
reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33,
lettera a);
b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978,
n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e
gli esplosivi;
d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti,
salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della
stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli
alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque
dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi
all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto
riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali,
salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, in materia elettorale.