Art. 36.
      (Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi
        in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)

  La  sanzione  amministrativa  per l'omissione totale o parziale del
versamento   di   contributi  e  premi  in  materia  assistenziale  e
previdenziale  non  si  applica  se  il  pagamento delle somme dovute
avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso
termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o
istituto  di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia,
quando   e'  stata  presentata  domanda  di  dilazione,  la  sanzione
amministrativa si applica se il datore di lavoro:
    a)   omette  anche  un  solo  versamento  alla  scadenza  fissata
dall'ente o istituto;
    b)  non  provvede  al  pagamento  delle  somme dovute entro venti
giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
  Per  gli  effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la
mancata  comunicazione  dell'accoglimento  della domanda di dilazione
entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della
medesima.