Art. 36.
(Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi
in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)
La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del
versamento di contributi e premi in materia assistenziale e
previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute
avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso
termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o
istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia,
quando e' stata presentata domanda di dilazione, la sanzione
amministrativa si applica se il datore di lavoro:
a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata
dall'ente o istituto;
b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti
giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la
mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione
entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della
medesima.