Art. 37.
   (Omissione o falsita' in registrazione o denuncia obbligatorie)

  Salvo  che  il fatto non costituisca piu' grave reato, il datore di
lavoro  che,  al fine di non versare in tutto o in parte contributi e
premi   previsti   dalle   leggi   sulla   previdenza   e  assistenza
obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o in parte non
conformi  al vero, e' punito con la reclusione fino a due anni quando
dal  fatto  deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo
mensile non inferiore a cinque milioni.
  La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea
dagli  uffici  direttivi  delle  persone giuridiche e delle imprese e
dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse
conseguono  alla  condanna  anche nel caso in cui la disposizione del
precedente comma non si applichi perche' il fatto costituisce un piu'
grave reato.
  Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste
nell'articolo 35.