Art. 38.
(Entita' della somma dovuta)
La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 e' pari
all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni
che prevedono le singole violazioni.
La somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire ventimila a
lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice
penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la
violazione dell'articolo 672 del codice penale.
La somma dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la
violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di
pubblica sicurezza.
La somma dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto,
da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione
dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale.
La somma dovuta e' da lire centomila a lire un milione per la
violazione dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da
lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo
comma dell'articolo 14 della stessa legge.
La somma dovuta e' da lire cinquecentomila a lire tre milioni per
la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24
dicembre 1969, n. 990.